COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 15/05/2012 Delibere del Giudice Sportivo VALLE LOMELLINA – PASSIRANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 15/05/2012
Delibere del Giudice Sportivo
VALLE LOMELLINA – PASSIRANA
La Società AC Passirana (in costanza della vigenza della abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di GS per le ultime quattro giornate….dei campionati regionali….., di cui al CU LND N° 121 del 6-2-12, pubblicato in allegato al CU del CRLombardia N° 38 del 9-2-12 ), ha presentato preannuncio di reclamo a mezzo telegramma in data 13-5-12 ore 15,01 ed a mezzo fax in data 13-5-12 ore 14,58 in ordine alla gara in oggetto. Successivamente con fax in data 13-5-12 ore 16,30 e con ulteriore medesimo fax in data 13-5-12 ore 17,44 la società Passirana ha inviato le motivazioni del reclamo, allegando alle medesime l’attestazione dell’invio delle motivazioni alla controparte.
Col reclamo la citata società sostiene che la gara in oggetto ha avuto luogo irregolarmente per violazione dell’articolo 34 delle Noif, in quanto al 4° minuto del 2° tempo la società Valle Lomellina ha sostituito il calciatore n° 7 Elfyere Yossefe col n° 16 Trevisan Stefano nato il 14-5-97 il quale non risulta peraltro autorizzato a partecipare a gare dell’attività agonistica. Per tal motivo chiede a carico della società Valle Lomellina l’applicazione della sanzione della perdita della gara .
Dagli atti di gara risulta che effettivamente al al 4° minuto del 2° tempo la società Valle Lomellina ha sostituito il calciatore n° 7 Elfyere Yossefe col n° 16 Trevisan Stefano nato il 14-5-97 che quindi ha attivamente partecipato alla gara: quest’ultimo, tuttavia, alla data della gara (12-5-2012) non aveva ancora compiuto, per due giorni, il quindicesimo anno di età.
Il CU n° 1 del 4-7-11 del CRLombardia che richiama integralmente il CU n° 1 del 1-7-11 della LND dispone al punto A/9, pag,23/24 che:”
A/9 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B”
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale Juniores “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare, ……..
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.”.
Per tali motivi il reclamo è fondato e va accolto.
La società Valle Lomellina non ha inviato controdeduzioni.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla società Valle Lomellina la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; nonché l’ammenda di Euro 8,00;
d) di inibire fino al 30/5/2012 il dirigente accompagnatore sig. Lubani Dino della società Valle Lomellina ;
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.