COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ ASD CENTRO SCHUSTER CAMP. 1° CATEGORIA GIR. M Gara del 1-05-2012 tra Sporting Linate / Centro Schuster C.U. n. 51 del CRL datato 4-05-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETÀ ASD CENTRO SCHUSTER CAMP. 1° CATEGORIA GIR. M
Gara del 1-05-2012 tra Sporting Linate / Centro Schuster
C.U. n. 51 del CRL datato 4-05-2012
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Società ASD CENTRO SCHUSTER ; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 110/A della F.I.G.C. in data 6-02-2012 e trascritto sul C.U. n. 38 del C.R.L. datato 9-02-2012 , i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. In data 8-05-2012 e che il provvedimento disciplinare del G. S. è stato pubblicato sul C.U. n. 51 del 4-05-2012, pertanto, il reclamo proposto è inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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