COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 MARZO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE CENTO MARCO; – DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE LOVASCIO MICHELE; SEGUITO GARA POTENZA PICENA/PORTO POTENZA DEL 25.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 159 del 27.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 MARZO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE CENTO MARCO; - DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE LOVASCIO MICHELE; SEGUITO GARA POTENZA PICENA/PORTO POTENZA DEL 25.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 159 del 27.4.2012) Con rituale reclamo in data 4 maggio 2012 l’A.S.D. Potenza Picena si duole delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, nei confronti dei propri calciatori CENTO MARCO e LOVASCIO MICHELE, rispettivamente fino al 30 marzo 2013 e 30 giugno 2014 in relazione al comportamento dagli stessi osservato durante la gara emarginata. Deduce la reclamante che: - il Cento sarebbe completamente estraneo ai fatti contestatigli poiché al momento del rientro dell’Assistente Arbitrale negli spogliatoi si sarebbe trovato in altro luogo; - il Lovascio avrebbe reagito istintivamente all’Assistente Arbitrale che lo aveva allontanato in malo modo, peraltro ravvedendosi subito del gesto compiuto. Concludeva la reclamante chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore Cento Marco e la riduzione di quella applicata al calciatore Lovascio Michele. In via istruttoria, la reclamante chiedeva di poter provare la propria versione dei fatti mediante il filmato della gara de quo, chiedendone, pertanto, l’acquisizione. Sentiti a chiarimenti, l’arbitro ed il suo assistente nr. due hanno precisato che a fine gara: - il Cento rivolse all’assistente arbitrale nr. due alcune frasi offensive e, per fermarlo, lo prese per un braccio, per due o tre secondi di tempo, provocandogli leggero e momentaneo dolore, continuando ad insultarlo anche dopo averlo lasciato; - il Lovascio insultò ed afferrò il ridetto assistente arbitrale - approfittando del fatto che questi era bloccato per la presenza di molte persone davanti all’ingresso degli spogliatoi - con una mano tra il collo ed il petto, per circa venti/trenta secondi di tempo, provocandogli forte dolore, perdurato per alcuni minuti, ma senza ulteriori conseguenze. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • visionato il filmato della gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, la mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo della condotta del Cento nei confronti dell’arbitro, essendo la medesima più che altro da ascrivere ad un momento di accentuata concitazione ed in considerazione della reale non eccessiva gravità della stessa; • ritenuto che la condotta violenta tenuta dal Lovascio nei confronti dell’arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave, ancor di più per la vile modalità dell’aggressione medesima, il cui trattamento sanzionatorio, tuttavia, deve tener conto dei criteri tutti di cui all’art. 133 c.p. ed, in particolare, della giovane età del calciatore. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Potenza Picena in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cento Marco, per l’effetto, riducendola al 30 giugno 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lovascio Michele, per l’effetto, riducendola al 31 dicembre 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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