COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 17/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società PRO VALFENERA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 10.05.2012 Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara SPORTING ASTI-PRO VALFENERA disputata in data 29.04.2012 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 17/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società PRO VALFENERA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 10.05.2012 Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara SPORTING ASTI-PRO VALFENERA disputata in data 29.04.2012 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone M Con reclamo ricevuto in data 14.05.2012 – ed anticipato via fax in data 13.05.2012 - la Società PRO VALFENERA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società stessa con la perdita della gara in oggetto indicata, col risultato di SPORTING ASTI 3- PRO VALFENERA 0, per posizione irregolare del calciatore BOSCHETTO Davide. Avverso tale provvedimento la Società ricorre chiedendone l’annullamento. Tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori termine. L’esame del merito dell’impugnazione è, infatti, precluso in ragione dell’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Ragionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi – Stagione Sportiva 2011/2012 disposta dal Presidente Federale in C.U. n. 110/A del 06.02.2012. Detta delibera al punto b) prevede che i “gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni”. Nel caso di specie, rilevata l’applicabilità della suddetta delibera alla gara in oggetto indicata e considerato che il presente reclamo è stato anticipato via fax in data 13.05.2012 ed è pervenuto in data 14.05.2012, ben oltre il termine sopra indicato, essendo il C.U. del 10.05.2012, l’impugnazione della società PRO VALFENERA deve essere ritenuta inammissibile. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla società PRO VALFENERA e dispone l’incasso della tassa di reclamo che risulta versata in allegato al ricorso.
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