COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 17/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della A.S.D. FOMARCO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 61 del 3.5.2012, con i quali veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore DELLORO Davide nonché la squalifica per tre gare al giocatore MARTINETTI Matteo (gara GATTINARA / FOMARCO del 29.4.2012 – Campionato di Promozione girone A)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 17/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della A.S.D. FOMARCO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 61 del 3.5.2012, con i quali veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore DELLORO Davide nonché la squalifica per tre gare al giocatore MARTINETTI Matteo (gara GATTINARA / FOMARCO del 29.4.2012 - Campionato di Promozione girone A) Con il ricorso in oggetto la società FOMARCO richiede una riduzione delle squalifiche comminate dal Giudice Sportivo ai propri tesserati sig.ri Delloro Davide e Martinetti Matteo, adducendo che il comportamento tenuto dal primo, pur se censurabile, avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto del suo stato d’animo determinato da quanto accaduto in campo e comunque del fatto che non sarebbe stato compiuto alcun gesto di violenza; con riferimento invece al sig. Martinetti, la ricorrente evidenzia che il medesimo si sarebbe limitato a rivolgere al direttore di gara una frase che, seppure da censurare, non appare sufficiente a giustificare una squalifica di tale entità. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale dell’incontro, esprime le seguenti considerazioni. La chiara ed inequivoca ricostruzione dei fatti così come risultante dal rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, non consente a Codesta Commissione di porre in dubbio la effettiva sussistenza della condotta aggressiva, offensiva e minacciosa tenuta dal sig. Delloro, il quale all’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria profferiva ripetute bestemmie e compiva gesti platealmente violenti ai danni del palo della porta, tanto da venire espulso; inoltre a seguito della notifica del provvedimento di espulsione il giocatore tentava di aggredire l’arbitro e lo insultava pesantemente. Tale comportamento giustifica pertanto pienamente l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo al sig. Delloro. Per quanto riguarda invece la posizione del sig. Martinetti, la Commissione rileva come in effetti la frase rivolta da questi al direttore di gara non possa ritenersi gravemente offensiva, essendosi trattato più che altro di un amaro commento, tra l’altro in base alle risultanze del rapporto di gara espresso in modo pacato e senza aggressività, nei riguardi di una direzione arbitrale ritenuta censurabile.Tale condotta deve essere comunque lievemente sanzionata, tenuto conto del fatto che il giocatore rivestiva la carica di capitano della squadra. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE Ad una gara la squalifica comminata al giocatore Martinetti Matteo. Conferma la squalifica per cinque gare comminata dal Giudice Sportivo al giocatore Delloro Davide. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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