COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.215/A ASD HELLENIKA (Sr) – avverso ammenda di € 500,00; inibizione sino al 31/05/2012 dei dirigenti Sigg.ri Di Mari Gaetano e Palestro Alberto; squalifiche dei calciatori Liistro Alessandro (otto gare), Brancato Federico (sino al 31/12/2012) – gara Play Off Allievi Regionali ASD Giovani Leoni / ASD Hellenika del 22/04/2012 – Comunicato Ufficiale 456 SGS 119 del 26/04/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.215/A ASD HELLENIKA (Sr) – avverso ammenda di € 500,00; inibizione sino al 31/05/2012 dei dirigenti Sigg.ri Di Mari Gaetano e Palestro Alberto; squalifiche dei calciatori Liistro Alessandro (otto gare), Brancato Federico (sino al 31/12/2012) – gara Play Off Allievi Regionali ASD Giovani Leoni / ASD Hellenika del 22/04/2012 – Comunicato Ufficiale 456 SGS 119 del 26/04/2012 Con tempestivo reclamo pervenuto in data 27.04.2012, il Sig. Sebastiano Porchia, quale legale rappresentante dell’ASD Hellenika, squadra militante nel campionato allievi regionali Girone G, chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte alla detta Società ed ai suoi tesserati Di Mari Gaetano e Palestro Alberto nonchè la riduzione delle sanzioni inflitte a Liistro Alessandro e Brancato Federico. Lamenta la reclamante che i fatti riportati dal Direttore di Gara a carico della Società e dei suoi tesserati non corrisponderebbero al vero, per come può essere provato dall’audizione dei Sig.ri Palestro Alberto, Di Mari Gaetano, Russotto Giuseppe e Campisi Stefano. In particolare, nell’atto di reclamo si sostiene che lo spazio antistante gli spogliatoi è stato invaso da persone e pubblico appartenenti a entrambe le squadre, nonché da altri tesserati di altre Società; si stigmatizza il comportamento illecito e provocatorio tenuto del Presidente della squadra avversaria Sig. Pelledoro, gesto ritenuto “elemento scatenante del nervosismo accumulato nel corso della gara”. Infine, si afferma che nessuna responsabilità può essere addebitata alla Società per l’asserito danneggiamento dell’autovettura del Direttore di gara, non solo per difetto di prova ma anche per la rilevante circostanza che questi si è allontanato a bordo di un ciclomotore e non di un’autovettura, così come nessuna responsabilità può essere addebitata circa il comportamento della donna che ha colpito l’arbitro non avendo alcun obbligo di sorveglianza che invece gravava sulla Società ospitante. All’udienza del giorno 15/05 si presentava, quale delegato, il Sig. Palestro Alberto il quale, risultando inibito, non poteva validamente rappresentare la società, consentendogli pur tuttavia il deposito di una memoria a firma del presidente della società con allegato articolo di stampa già richiamato nel ricorso principale. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, in quanto non prevista dalle norme del Codice Giustizia Sportiva (cfr. artt. 35 – 36 CGS), la richiesta di audizione di persone presenti ai fatti diverse dal reclamante. Fermo restando che il rapporto di gara, ai sensi dell’articolo 35 commi 1,2 del CGS, fa fede in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati e dal pubblico, Il reclamo è parzialmente fondato. Il comportamento tenuto dai tesserati dell’Hellenika e dai suoi sostenitori è censurabile poiché hanno contribuito al disordine attraverso le intemperanze durante e dopo la partita che sono culminate nell’aggressione al direttore di gara per cui la sanzione, già applicata al minimo, deve essere confermata. In riferimento alla posizione del Sig. Palestro Alberto, la sanzione applicata deve essere annullata atteso che l’arbitro nel suo referto non solo non descrive il comportamento dei singoli ma nemmeno il fatto, limitandosi semplicemente a scrivere che “nasceva una rissa”. Invero, la presenza di più persone partecipanti all’asserita rissa avrebbe dovuto avere gravi conseguenze e comunque attirato l’attenzione e l’intervento delle Forze dell’Ordine ivi presenti, cosa che invece non è riscontrabile negli atti. Per quanto concerne la posizione del tesserato Di Mari Gaetano, allo stesso deve essere confermata la sanzione ma per una circostanza diversa: egli, infatti, si è reso responsabile di minaccia di morte, all’interno dello spogliatoio, ai danni del Direttore di gara. Nei confronti del giocatore Liistro Alessandro la sanzione applicata dal primo giudice risulta essere eccessiva e sproporzionata al fatto. Si è trattato di un mero tentativo di aggressione non reiterato. Si ritiene, pertanto, equo ridurre la squalifica a cinque gare. Infine, in riferimento alla posizione del tesserato Brancato Federico la sanzione deve essere confermata non solo per il comportamento minaccioso ma soprattutto per aver colpito la persona dell’arbitro con uno sputo, gesto assolutamente inqualificabile che non merita alcuna riduzione di pena. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, conferma l’ammenda applicata alla Società ASD Hellenika; annulla la sanzione applicata a Palestro Alberto; riduce la squalifica a Liistro Alessandro da otto a cinque gare. Conferma nel resto. Senza addebito di tassa.
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