COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.220/A ASD CAPO D’ORLANDO (ME) – avverso la squalifica fino al 10/05/2014 del calciatore sig. Mentesana Salvatore – Gara Campionato 3^ Cat. UNICEST Cesaro’ – Capo D’Orlando del 06/05/2012 – C.U. n.70 del 10/05/2012 Delegazione Barcellona P.G.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.220/A ASD CAPO D’ORLANDO (ME) - avverso la squalifica fino al 10/05/2014 del calciatore sig. Mentesana Salvatore - Gara Campionato 3^ Cat. UNICEST Cesaro’ – Capo D’Orlando del 06/05/2012 - C.U. n.70 del 10/05/2012 Delegazione Barcellona P.G. Con tempestivo reclamo la società ASD Capo D’Orlando ha impugnato la sanzione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore si era semplicemente rivolto nei confronti dell’arbitro esprimendo vibranti e ripetute proteste culminate in atti spregevoli ma, comunque, senza avere colpito o spintonato l’arbitro stesso. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del CGS, il referto dell’arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara. Dalla lettura di detto referto si evince che il predetto calciatore si rivolgeva nei confronti dell’arbitro tanto esercitando i comportamenti comunque ammessi dalla reclamante, se pur in maniera riduttiva, ma in più colpendo lo stesso e in più riprese facendolo oggetto di gravi offese e minacce. In ragione di quanto sopra, l’appello non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto a difesa dalla reclamante non trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore. PQM La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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