COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 153 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’ASD Belmonte Antella Grassina avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il sig. Mastrogiacomo Rocco fino al 30.09.2012. C.U. N° 51 del 18.04.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 153 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’ASD Belmonte Antella Grassina avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il sig. Mastrogiacomo Rocco fino al 30.09.2012. C.U. N° 51 del 18.04.2012. Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Mastrogiacomo Rocco poiché “a gioco fermo, in gesto di protesta, scalciava una pozza, provocando il distacco di fango dalla suola della propria scarpa che colpiva ad un occhio il D.G. provocandogli breve ma intenso dolore”. Con il reclamo proposto, la società di fatto conferma il gesto compiuto dal calciatore. Asserisce essersi trattato di un semplice gesto di sfogo, non diretto al D.G., e che comunque le conseguenze non siano state assolutamente volontarie. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione, evidenziando anche come il D.G. non abbia avuto necessità di alcun intervento, neanche un po’ di acqua per ripulirsi. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, l’arbitro precisa come non vi sia stato alcun dubbio sul fatto che il gesto fosse a lui diretto, poiché si trovava nella direzione e vicino al giocatore che lo voleva colpire. Precisa che per la notifica dell’espulsione lo stesso D.G. abbia “quasi dovuto inseguire” il giocatore. Il reclamo non merita accoglimento. Appare pacifico che non possa imputarsi al tesserato la volontà e l’intenzione diretta di colpire ad un occhio il Direttore di Gara. Ma, parimenti, non si può sottacere come implicitamente il tesserato abbia accettato il rischio di creare nocumento nel momento in cui a due, massimo tre metri di distanza e nella stessa direzione, abbia scalciato una pozza in direzione dell’arbitro. Tale comportamento, che nel diritto penale configura un istituto ben preciso, non può essere ridotto ad un semplice gesto di protesta. Questa, infatti, avrebbe potuto svolgersi con modalità tali da non far rischiare alcun danno fisico all’arbitro. L’entità della sanzione, pertanto, non può non tenere conto di questo rischio accettato, le cui conseguenze, ancorché parzialmente legate alla sorte, potevano/dovevano essere messe in conto dall’incolpato. Sulla discriminante del dolore nella quantificazione della sanzione, vi è ormai consolidata, nota e copiosa giurisprudenza di questa Commissione. Il Collegio, pertanto, ritiene che quanto deciso dal Primo Giudice sia equo nell’entità, tenuto conto di quanto sopra indicato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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