COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 152 Stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della soc. Asi Agliana C/5 avverso decisione del GST Toscana. Esito gara Firenze C/5 – Agliana C/5 del 18.03.2012. C.U 55 del 12.04.2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.67 del 17.05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
152 Stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della soc. Asi Agliana C/5 avverso decisione del GST Toscana. Esito gara Firenze C/5 – Agliana C/5 del 18.03.2012. C.U 55 del 12.04.2012
Di seguito, per praticità di interpretazione si trascrive il provvedimento con il quale il GST ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto la socità Firenze Calcio a cinque:
“Ricorre a questo Giudice Sportivo Territoriale l' A.S.D. A.S.I. Agliana c.5 ma il reclamo, spedito in data 5 aprile 2012, e' inammissibile, ai sensidell' art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, con carattere di perentorieta', il termine di 7 giorni- dalla data di svolgimento della gara la cui regolarita' si intende impugnare- entro il quale si puo' utilmente proporsi ricorso. E tale termine non e' stato
rispettato. Ma devesi aggiungere che la domanda e' comunque inammissibile per altro aspetto, ai sensi cioe' del comma 5 dello stesso articolo 46, in quanto non vi e' traccia nel reclamo dell' aver adempiuto all' obbligo di invio dei motivi di reclamo in copia alla controparte. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. A.S.I. AGLIANA C. 5 (Pistoia) ed ordina addebitarsi la relativa tassa.”
Avverso il provvedimento di cui sopra, inoltra reclamo a questa CDT, la società Firenze C/5 sostenendo che trattasi di reclamo da ricondursi all’art. 38 comma 2 del CGS e non già all’art. 46 comma 3 CGS e quindi inviato nei giusti termini. Reitera le richieste formulate in primo grado.
Il reclamo è manifestamente infondato e quindi da respingere secondo le considerazioni che seguono.
Come giustamente indicato dal primo Giudice, il reclamo avverso la partecipazione di tesserati a gare a cui non avevano titolo, è regolata dall’art. 46 comma 3 ( non già dall’art 38 comma 2 che riguarda altra fattispecie).
In questa sede alla Commissione Disciplinare, è demandato solo il controllo di legittimità della decisione assunta in primo grado non potendo entrare nel merito della questione ai sensi dell’art. 36 comma 7 CGS.
Pertanto, la decisione assunta in primo grado è corretta e perfettamente aderente al dettato del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
Il reclamo proposto viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 36 comma 7 CGS. Si ordina l’incameramento della tassa dovuta.
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