COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 18/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SANT’ARCANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ARCANGELO – PACIANO DISPUTATA A SANT’ARCANGELO DI MAGIONE IL 29.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.120 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: • LA SQUALIFICA FINO AL 15.06.2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE FABRIZI ANDREA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 18/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SANT’ARCANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ARCANGELO – PACIANO DISPUTATA A SANT’ARCANGELO DI MAGIONE IL 29.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.120 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: • LA SQUALIFICA FINO AL 15.06.2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE FABRIZI ANDREA. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 17.05.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ U.S.D. Sant’Arcangelo, per la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. Nessuno per la reclamante non essendo stata richiesta l’audizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del Direttore di Gara che ha confermato integralmente il referto e le frasi ivi riportate questa Commissione non ravvisa validi elementi difensivi per l’accoglimento del reclamo in quanto i fatti, come riportati nel referto e confermati in sede di audizione, appaiono pacifici. Alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta dal G.S. all’allenatore Fabrizi Andrea con la squalifica fino al 15.06.2012 merita integrale conferma. P.Q.M. Si respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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