COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 18/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale – JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD OLYMPIA THYRUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPEPE – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA A COLLEPEPE IL 21.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE VAPINSKY VLADSLAV FINO AL 30.04.2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 18/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale - JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD OLYMPIA THYRUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPEPE – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA A COLLEPEPE IL 21.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE VAPINSKY VLADSLAV FINO AL 30.04.2015. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 10.05.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Olympia Thyrus, chiedendo l’omologazione del risultato acquisito in campo e la riduzione della squalifica inflitta al calciatore. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci; per la Società era presente il Vice Presidente. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo relativamente alla impugnazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, poiché la Società reclamante, in violazione di quanto previsto dall’art. 33, 5° comma C.G.S., ha omesso di inviare copia del reclamo alla Pol. Collepepe. Per quanto concerne la posizione del Sig. Vladslav Vapinsky, dagli atti ufficiali di gara e da quanto riferito dall’Arbitro in sede di audizione avanti a questa Commissione, è emerso che il calciatore è stato espulso per aver spintonato violentemente un avversario. Alla notifica dell’espulsione il Vapinsky si è avvicinato al Direttore di gara e gli ha sferrato un violento pugno che lo ha colpito sotto la clavicola destra, all’altezza dell’emitorace, provocandogli un forte dolore; il Vapinsky ha inoltre pronunciato frasi minacciose ed offensive nei confronti del Direttore di gara. A causa del dolore, l’Arbitro non è stato in condizione di terminare la gara e si è quindi visto costretto a sospenderla definitivamente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la gravità dell’episodio, le cui conseguenze sono peraltro documentate da un certificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Foligno, imponga l’integrale conferma della squalifica dal G.S.. P.Q.M. - Dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla impugnazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; - Respinge nel resto il reclamo, confermando le decisioni del G.S.. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it