CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 aprile 2012 promosso da: Pallavolo Pineto Dilettantistica Srl e Avv. Benigno D’Orazio / Federazione Italiana Pallavolo

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 aprile 2012 promosso da: Pallavolo Pineto Dilettantistica Srl e Avv. Benigno D'Orazio / Federazione Italiana Pallavolo IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 2439 del 18 ottobre 2011 promosso da: Pallavolo Pineto dilettantistica S.r.l., con sede in Pineto (Te), Via Milano n. 2, P. Iva. 01495410670, in persona del suo Presidente pro tempore Pietro Cancelmo, rappresentata e difesa dall’Avv. Benigno D’Orazio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pineto (Te), Via Milano n. 2 e Avv. Benigno D’Orazio, in proprio e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il proprio studio in Pineto (Te), Via Milano n. 2 istanti CONTRO Federazione Italiana Pallavolo, con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 109, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Carlo Magri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Guarino ed Alessandro Avagliano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Antonio Nibby n. 7 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dalla decisione n. 55 dell’8 giugno 2011 della Commissione Nazionale Giudicante – successivamente confermata sia dalla Commissione d’Appello con decisione n. 51 del 25 luglio 2011 che dalla Corte Federale con decisione n. 1 del 13 settembre 2011 – con la quale è stata comminata a carico della società sportiva la sanzione della multa di € 10.000,00 e, a carico dell’Avv. D’Orazio, l’inibizione da qualsiasi attività federale per 18 (diciotto) mesi, per aver violato i principi di lealtà e correttezza sportiva falsificando le firme dell’atleta De Morales Davison Lampariello apposte in calce sia alla “ricevuta-accordo contrattuale” del 12 aprile 2010, sia al “Modello A” del 12 luglio 2010. Con atto depositato in data 18 ottobre 2011, prot. n. 2439, gli istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; l’Avv. Guido Cecinelli veniva nominato quale Arbitro delle parti istanti; l’Avv. Aurelio Vessichelli quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro). Veniva in seguito fissata la prima udienza per il giorno 25 novembre 2011 presso la sede dell’arbitrato. La società sportiva e l’Avv. D’Orazio formulavano le seguenti conclusioni: «Si chiede l’annullamento delle decisioni impugnate con ogni ulteriore conseguenza in ordine alle spese di procedimento. Risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa e da quantificarsi in corso di arbitrato». Con atto depositato in data 03 novembre 2011, prot. n 2530, la Federazione Italiana Pallavolo si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia il costituendo Collegio Arbitrale presso l’Ill.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, deduzione, eccezione e produzione: in via pregiudiziale: accertare la nullità del ricorso introduttivo e per l’effetto dichiarare la inammissibilità della presente procedura arbitrale; nel merito: respingere l’avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto». All’udienza del 25 novembre 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio assegnava alle parti termine sino al 7 dicembre 2011 per il deposito di memorie, documenti e precisazione delle istanza istruttorie; termine sino al 19 dicembre 2011 per il deposito delle relative repliche, riservandosi ogni altro provvedimento. Successivamente, con ordinanza del 16 gennaio 2012, il Collegio disponeva l’acquisizione degli originali della “Ricevuta-Accordo Contrattuale del 12/4/2010” e del “Mod. A datato 12/7/2012” e consulenza tecnica grafologica sui suddetti documenti, fissando l’udienza del 23 gennaio 2012 per il conferimento dell’incarico peritale e la formulazione dei quesiti. All’udienza del 23 gennaio 2012, il Collegio, preso atto del deposito da parte della Federazione degli originali della “Ricevuta-Accordo Contrattuale del 12/4/2010” e del “Mod. A datato 12/7/2012” e della presenza del consulente Dott.ssa Sabina Maffei, formulava il seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti del procedimento e, in particolare, gli originali della “Ricevuta-Accordo Contrattuale del 12/4/2010” e del “Mod. A datato 12/7/2012” recanti la sottoscrizione dell’atleta De Moraes Davidson Lampariello e gli eventuali documenti comparativi – da acquisire direttamente dalle parti o da terzi se necessario o direttamente con saggio grafico – verifichi se la sottoscrizione apposta ai suddetti documenti sia di mano del Signor De Moraes Davidson Lampariello». Il Collegio concedeva al CTU termine sino al 10 marzo 2012 per il deposito dell’elaborato, riservandosi ogni altro provvedimento all’esito del deposito della relazione peritale. Successivamente, la parte istante chiedeva, con apposita memoria, di integrare il quesito peritale. Il Collegio autorizzata la parte intimata al deposito di una memoria su tale richiesta. All’esito, con ordinanza del 30 gennaio 2012, il Collegio rigettava l’istanza di integrazione del quesito peritale. Successivamente, il Collegio fissava l’udienza di discussione per il giorno 16 marzo 2012, rinviata prima al 29 marzo 2012 e, definitivamente, al 13 aprile 2012. In quest’occasione, si svolgeva la discussione, nel corso della quale il Collegio rigettava le istanze istruttorie presentate dagli istanti, confermando quanto già disposto con ordinanza del 20 gennaio 2012, e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termini sino al 17 aprile 2012 per conclusionali e 20 aprile 2012 per repliche. MOTIVI 1. La società sportiva e l’Avv. D’Orazio ricorrono affinché venga annullata la decisione della Commissione Nazionale Giudicante FIPAV n. 55 del 8 giugno 2011 della Commissione Nazionale Giudicante con la quale è stata comminata a carico del sodalizio abruzzese la sanzione della multa di € 10.000,00 e, e a carico dell’Avv. D’Orazio, all’epoca dei fatti Presidente della società sportiva, l’inibizione da qualsiasi attività federale per 18 (diciotto) mesi. La vicenda de qua trae origine dalla richiesta di svincolo dell’atleta Davidson Lampariello nei confronti della società Pallavolo Pineto. Alla base della su richiamata decisione vi sarebbero, secondo parte istante, erronee interpretazioni dei fatti e della loro rilevanza giuridica compiute dagli organi di giustizia sportiva. In primis, gli istanti rilevano come il disconoscimento, compiuto dall’Atleta Lampariello, della propria firma su una ricevuta di pagamento e contestuale rinnovo del contratto e su un modulo allegato al tesseramento dell’atleta, avrebbe come conseguenza unica quella dell’impossibilità di utilizzare gli stessi documenti all’interno del procedimento. Per affermare la falsità della stessa sarebbe necessario, infatti, un quid pluris, costituito dalla querela di falso ex art. 221 c.p.c. Senza tale eccezione non potrebbe «sovvertirsi l’onere della prova a carico di chi subisce il disconoscimento della firma». Nel caso in esame, prosegue la difesa degli istanti, non si sarebbe proceduto ad alcuna verificazione del documento (ex art. 214 e ss. c.p.c.). La decisione, da parte degli organi di primo e secondo grado, sarebbe stata presa senza esperire un’indagine istruttoria adeguata al contesto probatorio del caso in esame. 2. La Federazione Italiana Pallavolo, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano rigettate perché illegittime ed infondate. In via pregiudiziale, parte intimata eccepisce l’inammissibilità della procedura di arbitrato; rileva, infatti, come controparte, in seguito alla sanzione comminata dagli organi di giustizia sportiva, sarebbe colpito dalla «inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell’ambito della FIPAV». In tale ottica, la delega alla rappresentanza conferita all’Avv. D’Orazione dal Presidente pro tempore, Sig. Pietro Cancelmo, e l’attività difensiva prestata dal delegato, costituirebbe un illegittimo tentativo di aggirare la sanzione comminata allo stesso Avvocato D’Orazio. Nel merito, la difesa della Federazione rileva che la Commissione Nazionale Giudicante avrebbe effettuato un approfondito e minuzioso esame dei documenti sottoposti alla propria attenzione. Prova di tale esame discenderebbe dalla valutazione compiuta della CNG; la Commissione, all’esito dell’accertamento, avrebbe rilevato come le due firme sottoposte a comparazione risultino identiche nei tratti, ma anche che le sottoscrizioni incriminate difetterebbero di quella fluidità tipica necessariamente presente in una firma autentica. Ed invero, sarebbe proprio la totale corrispondenza di tutti i tratti fra le due firme a far pensare che le firme contestate siano state eseguite mediante il metodo del “ricalco”. Le richieste effettuate dagli istanti avrebbero, secondo la difesa della Federazione, lo scopo di invertire l’onere della prova ricadente su chi ha invece promosso il presente procedimento. Ed infatti, una volta disconosciuta la firma da parte dell’atleta e, dopo le decisioni emesse nei precedenti gradi di giudizio, sarebbe stato onere degli istanti chiederne la verificazione al fine di poter conferire alla stessa valenza probatoria. A nulla rileverebbe, sempre secondo parte intimata, la testimonianza fornita dalla Sig.ra Giandomenico la quale, in definitiva, non avrebbe mai presenziato ad alcuna sottoscrizione. Infine, la documentazione prodotta dalla Pallavolo Pineto non sarebbe in alcun modo in grado di comprovare «alcun accordo relativo ad un proseguimento del rapporto di prestazioni sportive anche per la stagione 2010/2011» così come sostenuto da parte istante. In merito alla richiesta di revoca della decisione della Commissione Nazionale Giudicante n. 46 del 10 giugno 2009, formulata dagli istanti, con la quale veniva richiesto di «compensare la sanzione che eventualmente venisse irrogata con quanto già applicato in ragione della decisione CGN n.49 del 10 giugno 2009, decisione che deve essere anche d’ufficio resa oggetto di revocazione in quanto in palese contrasto con la decisione n.5 del 10 settembre del 2009 dell’alta Corte di Giustizia CONI, decisione definitiva» parte intimata osserva quanto segue. «[…] Ben ha fatto l’Organo giudiziale di secondo grado della FIPAV a rilevare che […] l’Avv. Benigno D’Oorazio aveva già finito di scontare le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia della Federazione, ritenendo in tal modo non ammissibile la richiesta compensazione delle sanzioni e che, da altro lato, la sanzione pecuniaria comminata alla Pallavolo Pineto derivasse non dalla decisione oggetto di annullamento da parte della Alta Corte di Giustizia del CONI bensì da differente decisione passata in giudicato». Per i motivi suesposti, parte intimata conclude per l’inammissibilità della procedura arbitrare ed, in subordine, nel merito, per il rigetto della domanda avversaria. 3. Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzate dal Collegio nel corso della prima udienza del 25 novembre 2011. Entrambe le parti, in tale circostanza, hanno nuovamente argomentato le rispettive tesi poste a fondamento delle diverse ed opposte ragioni. Inoltre, gli istanti in data 24 gennaio 2012 e la Federazione in data 26 gennaio 2012 hanno depositato ulteriori memorie istruttorie aventi ad oggetto l’indagine cui era è stata rivolta la consulenza tecnica. Consulenza tecnica deposita in data 7 marzo 2012, con la quale la Dott.ssa Sabina Maffei ha certificato che entrambe le firme oggetto del mandato non sono autografe del Sig. De Moraes Davidson Lampariello. Infine, così come autorizzate nel corso dell’udienza del 13 aprile 2012, le parti hanno provveduto a depositare e scambiare le memorie conclusionali e le relative repliche. 4.La domanda è infondata è deve essere rigettata. Il Collegio, in linea di continuità con le decisioni federali, reputa che il presente procedimento abbia, esclusivamente, una natura disciplinare e, pertanto, debba muovere dall’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni apposte ai documenti: “Ricevuta- Accordo Contrattuale del 12/4/2010” e “Mod. A datato 12/7/2012”. Su tale profilo, infatti, può dirsi formato il giudicato all’esito della decisione della Commissione Tesseramento Atleti Serie A del 22 ottobre 20120, non impugnata. In ogni caso, ove pure si volesse negare tale efficacia esterna del giudicato, l’esito della c.t.u. – le cui conclusioni sono condivise dal Collegio nel contenuto e nel metodo – ha accertato che «[…] La firma […] apposta sulla Ricevuta – Accordo contrattuale non è vergata da una mano, ma è frutto di un artificio materiale realizzato attraverso la scansione di una firma apposta su altro documento e successivamente ripassata due volte, per migliorare l’effetto visivo della riproduzione, nel tentativo di ammantarla di una patina di autenticità; […] L’esame delle caratteristiche grafiche della firma in verifica e i confronti con la compativa mettono in luce con certezza che la firma apposta sul “mod. A Vincolo volontario memorandum di intesa” su carta intestata Lega Pallavolo Serie A, datato 11/07/2010, non è autografa del sig. De Moraes Davidson Lampariello […]». L’accertamento, anche nell’ambito del presente giudizio, della non autenticità dei documenti in parola si coniuga con l’utilizzazione degli stessi nel procedimento di scioglimento del vincolo. Questi due elementi inverano una grave violazione dei principi di lealtà e correttezza che – sulla base delle carte federali – comportano il riconoscimento in capo all’avv. Benigno D’Orazio e al sodalizio da questi presieduto di una grave responsabilità disciplinare. Sull’affermazione dell’an di tale responsabilità e sulla quantificazione della sanzione, tenuto conto delle aggravanti contestate, dunque, il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. È stata correttamente accertata la sussistenza degli inadempimenti contestati. La motivazione delle decisioni impugnate, pertanto, è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. 5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite. Le spese di lite, della c.t.u. e degli onorari del Collegio arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza di arbitrato presentata da Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. e dall’avv. Benigno D’Orazio; 2. condanna Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. e l’avv. Benigno D’Orazio, in solido tra loro, al pagamento in favore della Federazione Italiana Pallavolo delle spese per assistenza difensiva che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. 3. pone a carico di Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. e dell’avv. Benigno D’Orazio, in solido tra loro, il compenso relativo alla c.t.u. che liquida a favore del c.t.u., dott.ssa Sabina Maffei, in € 900,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. 4. pone a carico, fermo il vincolo di solidarietà, di Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. e dell’avv. Benigno D’Orazio, in solido tra loro, gli onorari del Collegio arbitrale che liquida, complessivamente, in € 4.500,00. 5. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. e dell’avv. Benigno D’Orazio, in solido tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 13 aprile 2012 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Aurelio Vessichelli
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