CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 marzo 2012 promosso da: Sig. Nicola Pecini / Sig. Ledian Memushaj

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 marzo 2012 promosso da: Sig. Nicola Pecini / Sig. Ledian Memushaj IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1583 del 22 giugno 2011 promosso da: Sig. Nicola Pecini, nato a Fivizzano (Ms) il giorno 29 giugno 1980, C.F. PCNNCL80H29D629Y, residente in Carrara (Ms) alla via Campo d’Appio, rappresentato e difeso nel presente procedimento arbitrale dall’Avv. Luca Miranda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervaro (Fr) alla via Airella, 12 istante CONTRO il Sig. Ledian Memushaj, nato a Valona (Albania) il 07 dicembre 1986, C.F. MMS DN86T07Z100Z, residente in La Spezia alla via Gramsci n. 236, rappresentato e difeso nel presente procedimento arbitrale dall’Avv. Fabio Giotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colle di Val d’Elsa (SI) alla via Mazzini, 4 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dall’asserito mancato pagamento, secondo parte istante, delle somme contrattualmente dedotte nel mandato professionale tra Agente e Calciatore, sottoscritto in data 28 dicembre 2009 e depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C. in data 06 aprile 2010. Sulla scorta di tale mandato il Sig. Pecini avrebbe prestato la propria attività professionale in favore del Sig. Memushaj sino al mese di luglio 2010 allorquando, senza coinvolgimento dello stesso Sig. Pecini, il calciatore avrebbe sottoscritto, senza preventiva revoca del mandato professionale conferito, un contratto di prestazione sportiva con la società A.C. Chievo Verona S.r.l. e, successivamente, in data 29 gennaio 2111 un altro contratto con la società Portogruaro Summaga S.r.l. Sulla base di tali fatti e della previsione di cui all’art. 13, comma 5, del Regolamento Agenti 2007, vigente all’epoca dei fatti, alla luce della quale il calciatore, qualora non abbia revocato con le dovute modalità l’incarico professionale, sarebbe tenuto, in ogni caso, al pagamento del compenso contrattualmente dedotto, l’Agente avrebbe maturato il credito concordato. Alla luce di una tale ricostruzione, parte istante formulava le seguenti conclusioni: «1) accertare che il calciatore professionista Ledian Memushaj è debitore dei confronti del Sig. Nicola Pecini, come pattuito nel mandato sottoscritto il 28 dicembre 2009, mai revocato, della somma determinata contrattualmente, pari a 6/12 del 10% del corrispettivo annuo lordo maturato dal calciatore sul contratto di prestazione sportiva concluso con la Società A.C. Chievo Verona S.r.l., nonché della somma pari ai restanti 6/12 del 10% del corrispettivo annuo lordo maturato dal calciatore sul contratto di prestazione sportiva concluso con la Società Portogruoaro Summaga S.r.l., per quanto attiene alla stagione sportiva 2010/2011, nella misura che verrà accertata in corso di causa, con l’acquisizione dei contratti di prestazione sportiva de quibus. 2) Per l’effetto, condannare il calciatore professionista Ledian Memushaj al pagamento in favore del Sig. Nicola Pecini della somma pari a 6/12 del 10% del corrispettivo annuo lordo maturato dal calciatore sul contratto di prestazione sportiva concluso con la società A.C. Chievo Verona S.r.l., nonché della somma pari ai restanti 6/12 del 10% del corrispettivo annuo lordo maturato dal calciatore sul contratto di prestazione sportiva concluso con la Società Portogruaro Summaga S.r.l., per quanto attiene alla Stagione Sportiva 2010/2011, oltre IVA e interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari […]». Veniva nominato quale Arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Cinelli. Parte intimata si costituiva nel presente procedimento arbitrale a mezzo della propria memoria difensiva, Prot. n. 1670, depositata in data 06 luglio 2011, con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Ill.mo Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, contrariis rejectis, previa comparizione personale delle parti, dichiarare la manifesta incompetenza del T.N.A.S. a decidere la presente controversia a norma dell’art. 19 codice giudizi innanzi al T.N.A.S.». In data 02 agosto 2011 si teneva l’incontro, ex art. 19 del Codice, all’esito del quale e dopo aver ascoltato le parti, il Presidente del Tribunale si riservava. Con atto Prot. n. 1873, del 2 agosto 2011, il Presidente del Tribunale rigettava l’istanza di manifesta incompetenza del Tribunale a decidere sulla controversia e fissava per l’8 agosto 2011 il termine per la parte intimata per la designazione del proprio Arbitro. Alla luce di ciò, la difesa del Sig. Memushaj depositava in data 08 agosto 2011 una propria memoria difensiva (Prot. n. 1915). Con la stessa memoria, oltre a ribadire l’eccezione di incompetenza del T.N.A.S., parte intimata sosteneva l’inefficacia del contratto concluso tra Agente e Calciatore: lo stesso sarebbe stato, infatti, depositato tardivamente presso la Commissione Agenti di Calciatori. Venivano, pertanto, formulate le seguenti conclusioni: «in via preliminare: piaccia all’On.le Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, contrariis rejectis dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia per tutte le motivazioni esposte in narrativa; ed in ipotesi denegata che si ritenga competente a decidere la presente controversia, nel merito[…] respingere le domande della parte istante per le motivazioni esposte in narrativa e per tutte le altre motivazioni che dovessero essere ravvisate dall’adito Tribunale […].». Veniva nominato, quale Arbitro della parte intimata, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 13 ottobre 2011 presso la sede dell’Arbitrato. Nel corso della prima udienza veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Vista la natura della controversia, il Collegio concedeva i termini per il deposito di memorie e di repliche. In data 13 gennaio 2012 si svolgeva la seconda udienza, all’esito della quale il Collegio si riservava. In data 20 marzo 2010 si svolgeva la terza udienza durante la quale il Collegio rilasciava copia, ai legali delle parti, delle risposte pervenute dall’Ufficio Tesseramento a seguito dell’ordinanza emessa dallo stesso Collegio in data 13 gennaio 2012. Durante la discussione, i legali delle parti si riportavano al contenuto dei propri atti. Al termine della discussione il Collegio Arbitrale si riservava la decisione. MOTIVI 1. Il Sig. Pecini ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti di Ledian Memushaj in virtù del rapporto contrattuale sorto tra le parti. Il contratto stipulato con l’odierno intimato, depositato in data 06 aprile 2010, prevedeva che il procuratore del calciatore avrebbe ricevuto da quest’ultimo una percentuale pari al 10% del «corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato, da corrispondersi entro e non oltre quattro mesi dalla decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali». Nel mese di luglio 2010 il calciatore avrebbe sottoscritto «senza consentire l’intervento del Sig. Pecini e senza aver preventivamente provveduto alla revoca del mandato professionale, inizialmente un primo contratto di prestazione sportiva con la Società A. C. Chievo Verona S.r.l., militante nel campionato di calcio di serie A della Lega Nazionale Professionisti Serie A, e, successivamente, il 29.01.2011, un secondo contratto di prestazione sportiva professionistica con la Società Portogruaro Summaga S.r.l., miliante nella stagione sportiva 2010/2011 nel campionato di serie B della Lega Nazionale Professionisti Serie B». In ragione di ciò, secondo la difesa di parte istante, il Sig Pecini avrebbe maturato un credito, nei confronti del calciatore, «pari a 6/12 del 10% del corrispettivo annuo lordo maturato dal calciatore sul contratto di prestazione sportiva concluso con la Società A. C. Chievo Verona S.r.l., nonché della somma pari ai restanti 6/12 del 10% del corrispettivo annuo lordo maturato sul contratto di prestazione sportiva concluso con la Società Portogruaro Summaga S.r.l., per quanto attiene alla Stagione Sportiva 2010/2011». A fondamento di tale diritto creditorio vi sarebbe la previsione contenuta nell’art. 13, co. 5, del Regolamento Agenti 2007, alla luce della quale «il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza del proprio Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 11, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico, ovvero quello previsto dall’art. 10, comma 9». La difesa del Sig. Pecini conclude affermando che, fino all’instaurazione del procedimento, nulla è stato corrisposto all’istante. 2. La difesa di parte intimata ha rinunciato, nel corso del procedimento, con la propria replica autorizzata (Prot. n. 2661 del 21 novembre 2011), all’eccezione di incompetenza del T.N.A.S. sollevata fin dal primo scritto difensivo. Con la propria memoria, la difesa del Sig. Memushaj chiede che venga rigettata la domanda avversaria sostenendo l’inefficacia del contratto di mandato stipulato tra agente e calciatore. Il contratto è stato depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 6 aprile 2010: novantanove giorni dopo la data di sottoscrizione, come desumibile dal timbro apposto dalla Commissione Agenti. Secondo parte intimata, tale deposito sarebbe tardivo, con conseguente inefficacia del mandato, a norma dell’art. 10 del Regolamento Agenti 2007; la difesa dell’atleta sostiene, infatti, che il termine per il deposito del mandato debba essere individuato per relationem nel Regolamento emanato dalla F.I.F.A., richiamato dallo stesso Regolamento Agenti ed, in particolare all’art. 12 par. 10, nel quale si rinviene che il termine entro cui effettuare la registrazione del contratto sarebbe di 30 giorni. La ratio sottesa a tale disposizione sarebbe anche quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici; diversamente non sarebbe possibile identificare un termine per il deposito. Parte intimata avrebbe, quindi, proceduto ad un’autonoma sottoscrizione dei due summenzionati contratti di prestazione sportiva credendo, in buona fede, che il contratto concluso fosse privo di efficacia alcuna. 3. Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzate dal Collegio nel corso della prima udienza. Parte istante nelle proprie note autorizzate del 07 novembre 2011 prende posizione sulla supposta inefficacia del mandato in corso tra le parti. Sostiene, infatti, come all’interno del Regolamento Agenti del 2007 non sia rinvenibile un termine di decadenza e come non sia possibile, quindi, inserirne di nuovi alla luce di quel principio di diritto, secondo il quale, «in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l’interpretazione estensiva». La circostanza che poi la Commissione Agenti abbia vidimato il contratto, senza apporre alcuna riserva, implicherebbe la validità del deposito e quindi la piena efficacia dello stesso accordo. Né, a dire sempre della difesa del Sig. Pecini, rileverebbe la clausola in calce al contratto sottoscritto dalle parti, poiché dovuta alla vecchia impostazione dei moduli prestampati che, in ossequio all’art. 24, 6° comma, del Regolamento Agenti 2007, non avrebbe alcuna rilevanza tra le parti. La difesa dell’atleta, inoltre, osserva come non potrebbe riconoscersi, in alcun modo, potere certificativo e di controllo alla Commissione Agenti sulla validità dei mandati depositati. Ed invero, la Commissione avrebbe poteri certificativi, costitutivi ed estintivi solo avuto riguardo alle Licenze degli Agenti di calciatori. La difesa del Sig. Memushaj contesta anche la tesi avversaria, sostenendo la totale compatibilità tra la clausola presente in calce al modulo prestampato, secondo la quale il modulo federale dovrebbe essere depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, ed il Regolamento Agenti del 2007. 4. Il Collegio, preso atto della rinuncia all’eccezione di incompetenza arbitrale, può procedere direttamente all’esame del merito. Occorre, in primo luogo, valutare se il contratto di mandato stipulato tra le parti possa essere reputato efficace – come sostiene la parte istante – dal momento del deposito presso la Commissione Agenti, ovvero il 6 aprile 2010; oppure se – come ipotizzato dalla difesa della parte intimata – il mancato deposito di tale contratto entro il termine di 20 giorni abbia definitivamente precluso allo stesso di acquistare efficacia. Il Collegio reputa di dover aderire alla prima opzione ermeneutica. L’art. 10 del Regolamento Agenti vigente al momento del conferimento dell’incarico dispone che «[…] 1. Un Agente può curare gli interessi di un calcatore o di una società di calcio […] dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti. 2. L’incarico ha efficacia dalla data di deposito certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall’ufficio postale […]» (s.d.r.). Il legislatore sportivo ha, pertanto, prescritto un onere morfologico che non si esaurisce nella previsione della forma scritta, ma individua anche il supporto grafico (il modulo). Non solo. L’efficacia del contratto è ulteriormente condizionata al deposito del contratto presso la Commissione Agenti, deposito che segna il termine iniziale della produzione degli effetti. Nessun termine è, invece, prescritto per il deposito la cui omissione, come si è detto, preclude l’efficacia del mandato. Diversamente, la più recente normativa sul tema, prescrive (cfr. art. 16 Regolamento Agenti 2011) che il deposito del mandato debba avvenire, a pena di inefficacia, entro 20 giorni dalla sottoscrizione. In altri termini, facendo corretta applicazione del principio interpretativo ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit , si deve concludere che nel caso di specie non sia configurabile un tardivo deposito del mandato professionale che ne pregiudichi l’efficacia. Il Collegio – sulla base di quanto finora esposto e fermo quando si dirà nel prosieguo - ritiene che la parte istante abbia dato prova del proprio diritto fatto valere nel presente procedimento. Invero, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato. A ciò si aggiunga che – con l’acquisizione dei contratti di prestazione sportiva stipulati dalla parte intimata con A.C. Chievo verona s.r.l. e Portogruaro Summaga s.r.l. - è stato provato anche il quantum della pretesa creditoria. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Considerato che il contratto di prestazione sportiva stipulata dal calciatore per la stagione 2010/2011 con A.C. Chievo Verona prevedeva un compenso annuo lordo di € 43.629,22 mentre quello stipulato con Portogruaro Summaga S.r.l. per la medesima stagione un compenso lordo di € 10.500,00, la pretesa creditoria della parte istante – pari al 10% dei 6/12 dei suddetti valori come previsto dal contratto di mandato – potrebbe, in astratto, essere quantificata in € 2.706,46, oltre iva se dovuta per legge. Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal considerare, da un lato, che il ritardato deposito del contratto di mandato presso la Commissione Agenti invera un concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, 1° comma, cod. civ.; dall’altro, la diligenza e lo scrupolo del calciatore che in data antecedente al deposito si è preoccupato di verificare l’esistenza del mandato presso la Commissione. Ciò induce il Collegio a diminuire, in via equitativa, l’importo dovuto alla parte istante di 1/3 e, pertanto, a riconoscere un credito pari a € 1.804,30 oltre interessi legali. Il Collegio non reputa – sul profilo degli interessi - che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo. Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. 5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite. Attesa la parziale soccombenza, il Collegio reputa equo disporre una parziale compensazione – nella misura indicata in dispositivo – delle spese di lite e degli onorari del Collegio arbitrale P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Signor Nicola Pecini nei confronti del Signor Ledian Memushaj e, per l’effetto, condanna quest’ultimo al pagamento in favore del primo dell’importo di € 1.804,30 oltre iva se dovuta per legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo; 2. compensa tra le parti 1/3 delle spese per assistenza difensiva; condanna il Signor Ledian Memushaj al pagamento in favore del Signor Nicola Pecini dei restanti 2/3 che liquida, per questa quota, in € 650,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Ledian Memushaj 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale e a carico del Signor Nicola Pecini il restante 1/3. Liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 3.000,00. 4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Ledian Memushaj 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e a carico del Signor Nicola Pecini il restante 1/3. 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 20 marzo 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Maurizio Cinelli F.to Massimo Zaccheo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it