CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 aprile 2012 promosso da: Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 aprile 2012 promosso da: Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Dott. Ermanno Granelli - Presidente
Avv. Guido Cecinelli - Arbitro
Avv. Enrico De Giovanni - Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento prot. n. 0426 del 18 febbraio 2012 – 577 promosso da:
Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, con sede in Campobasso alla Contrada Selva Piana, C.F./P.IVA 00907050702, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Ferruccio Capone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Cacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli al Centro Direzionale – Isola A/7 istante CONTRO
Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58 intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento, prot. n. 384/1862 pf10-11 SP/ac del 15 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla violazione, ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore, sig. Gaudiano Capone, dell’art. 85, lettera C, IV paragrafo, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF. In particolare, si contestava di “non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C) del comma 3 dell’art. 10 CGS”.
Con un secondo provvedimento, prot. n. 391/1884pf10-11/SP/blp del 15 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il club molisano, sempre a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla violazione, ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore, sig. Gaudiano Capone, dell’art. 85, lettera C, V paragrafo, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS ed all’art. 90, comma 2, NOIF. In particolare, si contestava di “non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C) del comma 3 dell’art. 10 CGS”.
La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata in data 26 settembre 2011 sul C.U. n. 19/CDN, dopo aver disposto la riunione dei predetti deferimenti, li rigettava entrambi, prosciogliendo sia la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, sia il suo legale rappresentante da tutti gli addebiti loro imputati.
Successivamente, in data 28 settembre 2011, il Procuratore Federale promuoveva ricorso avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, insistendo affinché venisse riconosciuta in capo ai soggetti deferiti le responsabilità ad essi ascritte e fosse comminata la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2011-2012.
La Corte di Giustizia Federale, con pronuncia del 4 novembre 2011 (pubblicata in forma integrale sul C.U. n. 135/CGF del 19 gennaio 2012), accoglieva il predetto gravame, comminando alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl due punti di penalizzazione in classifica per il persistere di inadempienze retributive e contributive relative al secondo trimestre (oltre ad un’ammenda di euro 20.000 per la recidiva).
Con atto depositato in data 18 febbraio 2012 prot. n. 0426, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; l’Avv. Guido Cecinelli veniva nominato quale Arbitro della parte istante; l’Avv. Enrico De Giovanni quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Dott. Ermanno Granelli che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Dott. Ermanno Granelli (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro).
Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 3 aprile 2012 presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
La società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl formulava le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 4 novembre 2011 e pubblicata, con le motivazioni, sul Comunicato Ufficiale n.135/CGF del 19 gennaio 2012, con riferimento sia alla mancata affermazione della preliminare inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la delibera di proscioglimento della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, pronunciata, in primo grado, dalla Commissione disciplinare Nazionale e pubblicata sul C.U. n. 19/CDN del 26 settembre 2011, sia all’accoglimento nel merito del reclamo medesimo, con conseguente irrogazione al Sodalizio molisano della penalizzazione di due punti in classifica, in esito ai deferimenti della stessa Procura federale del 15 luglio 2011 (prot. n. 384/1862 pf10- 11 SP/ac e n. 391/1884pf10-11/SP/blp) a carico della suddetta Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle violazioni (art. 85,lettera C, paragrafi IV e V delle Norme Organizzative Interne della F.G.I.C., in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F.) ascritte al suo legale rappresentante pro tempore sig. Gaudiano Capone;
B) per l’effetto, dichiarare l’annullamento della prefata sanzione della penalizzazione di due punti in classifica irrogata dalla Corte di Giustizia Federale alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl con l’impugnata decisione;
C) in subordine, accertare e dichiarare la palese eccessività e spropositatezza della punizione comminata in appello all’istante, con rideterminazione della stessa nella sola sanzione pecuniaria già subita in sede endofederale (pari ad euro 20.000,00) ovvero in altra ammenda ritenuta di giustizia dall’Organo adito od ancora, in via ulteriormente gradata, nella penalizzazione di un punto di classifica, in luogo dei due statuiti dalla C.G.F.
D) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa”.
Con atto in data 6 marzo 2012, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: “si chiede che l’istanza avversaria venga respinta e confermata la decisione della Corte di Giustizia Federale. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese ed agli onorari del presente procedimento, ivi inclusi i diritti amministrativi versati”.
All’udienza del 3 aprile 2012, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, le parti, previa autorizzazione del Collegio, anticipavano la discussione, rinunciando espressamente al deposito delle memorie conclusionali.
Il Collegio, all’esito della discussione, si riservava trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI
1.Gli istanti Gaudiano Capone e Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl eccepiscono, in via "preliminare e pregiudiziale rispetto al merito" la “clamorosa ed inaccettabile erroneità ed illegittimità dell’impugnata delibera, sotto il profilo [..] della omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in secondo grado dalla Procura federale”, poiché il procedimento, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario, è poi proseguito dinanzi alla Corte di Giustizia Federale con il rito abbreviato, avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini. Tale circostanza, sempre secondo gli istanti, avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa.
La F.I.G.C. chiede il rigetto dell'eccezione per le numerose ragioni illustrate nelle memorie versate in atti.
Il Collegio ritiene che l'eccezione debba essere disattesa.
Come peraltro correttamente affermato dalla Corte di Giustizia Federale nella decisione del 4 novembre 2011, gli odierni istanti, infatti, hanno comunque esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado, cosicché in virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa, non vi è ragione di ritenere lesi diritti di difesa - che si sono efficacemente dispiegati- e dichiarare la nullità del procedimento.
A ciò sia aggiunga che l'eccezione in esame, a giudizio del Collegio, va sussunta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta, come avrebbe dovuto, dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli odierni istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un'eccezione che determina la decadenza dal medesimo (cfr. lodo Zampetti - Soc. Foligno Calcio s.r.l./FIGC).
2. Respinta l'eccezione preliminare occorre procedere all'esame delle questioni di merito.
Nel merito la società sportiva ricorre affinché venga dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale del 4 novembre 2011 con la quale sono stati inflitti alla parte istante due punti di penalizzazione in classifica, per mancato rispetto dei termini per la corresponsione degli emolumenti e dei contributi ad un proprio tesserato per le mensilità gennaio, febbraio, marzo 2011 e per non avere provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010.
La difesa della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl osserva come gli addebiti attinenti alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 fossero i medesimi per i quali parte istante era già stata punita, in passato, con due punti di penalizzazione (delibera C.U n. 70/CDN del 29 marzo 2011). Tale circostanza, secondo il sodalizio molisano, costituisce il principio del “ne bis in idem”, che “impedisce di sottoporre gli stessi [deferiti, ndr] nuovamente a procedimento disciplinare per fatti identici”.
Pertanto, conclude la società sportiva, “da nessuna parte […] sta scritto che il Sodalizio inadempiente debba subire un ulteriore punto di penalizzazione (o, magari, più di uno) per il fatto che, alla o alle successive scadenze, il club medesimo fosse ancora (parzialmente o totalmente) in difetto verso gli obblighi del o dei pregressi trimestri, dopo che (si badi bene) lo stesso fosse stato già giudicato e punito per identica violazione”.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che la domanda avversaria venga respinta perché infondata. La Federazione afferma, infatti, che la questione attiene alla corretta interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie e precisamente degli articoli 10, comma 3 del CGS e 85 delle NOIF (limitatamente alla lettera C, par. IV e V). In particolare, richiamando il C.U. n. 85/A dell’8 novembre 2011, sostiene che l’intervento del legislatore federale – almeno in parte qua – debba essere considerato di interpretazione autentica. In altre parole, secondo la FIGC, “la disposizione regolamentare risultante dall’intervento di interpretazione autentica, lungi dal comportare – come ritiene erroneamente la controparte – una modifica del previgente sistema, si limita a ribadire (con diversa formulazione testuale) la effettiva portata delle norme in parola, per come concepita ab origine dal legislatore federale: nel senso che ciò che rileva a conclusione di ciascun trimestre, ai fini della regolarità della posizione amministrativo-economico-finanziaria della società, non è soltanto l’inadempimento relativo al trimestre appena scaduto, ma anche, ove perdurante, quello relativo ai periodi precedenti”.
Il Collegio è chiamato a valutare se la permanenza – alla scadenza del III trimestre - dell’inadempimento della Società calcistica alle obbligazioni di versamento delle ritenute e contributi degli emolumenti dei tesserati relativi al I trimestre costituisca un autonomo illecito disciplinare; ovvero se, in presenza dell’irrogazione della sanzione disciplinare alla scadenza del I trimestre, sia preclusa l’applicazione di un’ulteriore e autonoma sanzione.
Questi i termini della controversia, considerato che dagli atti del procedimento emerge che alla scadenza del terzo trimestre non permaneva l’inadempimento dell’obbligazione relativa agli emolumenti dei tesserati concernenti il I trimestre, ma solo quella relativa alle ritenute Irpef e ai contributi Enpals.
Al riguardo il Collegio ritiene di dover aderire integralmente all’interpretazione della disposizione la cui violazione è posta alla base della decisione impugnata in questa sede fornita da questo Tribunale nel lodo Salernitana Calcio 1919 Spa contro FIGC. In base a tale interpretazione l’analisi testuale dei due paragrafi dell’art. 85, lettera C, IV e V paragrafo delle NOIF della FIGC evidenzia una differenza: la prima norma, infatti, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento “di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati”.
La seconda norma, invece, individua l’oggetto dell’obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento “delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre”.
Come è stato rilevato nel citato lodo relativo ad una fattispecie analoga a quella in esame, la differenza, riguarda l’aggettivo “tutti” che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi. Ciò comporta che “tutti" gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all’ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiuti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell’aggettivo “tutti” – presente nel paragrafo IV – sono esclusivamente quelli relativi all’ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all’art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale ” (Lodo cit). La chiarezza della norma, dunque, esime da ulteriori approfondimenti circa le finalità sottese alle disposizioni di cui ai paragrafi IV e V dell’art. 85 in esame, giacché i poteri sanzionatori conferiti alla federazione appaiono, secondo il Collegio, sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull’effettiva soddisfazione dei diritti , retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell’ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti.
Quanto alla problematica scaturente dall'intervenuta modifica dell'art. 85 in esame, ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, il Collegio ritiene (in conformità a quanto stabilito da questo Tribunale nel lodo Zampetti-Foligno contro FIGC e richiamandone integralmente l’articolata ed esauriente motivazione), che “la disposizione costituisca una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non possa essere sussunta nella categoria delle norme interpretative per una molteplicità di ragioni, non potendosi condividere le pur apprezzabili e approfondite argomentazioni della Federazione”.
Il Collegio, pertanto, reputa che la decisione impugnata debba essere riformata poiché ascrive alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio srl la violazione disciplinare con riguardo al permanere dell’inadempimento relativo alle ritenute Irpef e ai contributi Enpals inerenti al II trimestre.
Conseguentemente, il Collegio, in parziale accoglimento delle richieste della parte istante, annulla parzialmente la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione di cui al C.U. n. 076/CGF del 4 novembre 2011, riducendola ad un punto di penalizzazione in classifica.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite.
3. Per le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale, alla luce della natura della controversia, della complessità della materia trattata e del solo parziale accoglimento della spiegata domanda, si dispone di porre a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di due terzi le spese per assistenza difensiva delle parti istanti, compensandole per un terzo ; e di porre a carico delle parti nella misura di un terzo in solido sugli istanti e di due terzi sulla Federazione, con il vincolo di solidarietà fra tutti, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori, e i diritti amministrativi.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data 4 novembre 2011 e pubblicata sul C.U. n. 135/CGF del 19 gennaio 2012, in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 18 febbraio 2012 dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, riduce la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale da punti 2 a punti 1 di penalizzazione per le ragioni esposte nella parte motiva;
b) respinge ogni ulteriore domanda;
c) pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl nella misura di 1/3 il pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in parte motiva;
d) pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl nella misura di 1/3 il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà;
e) pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl nella misura di 1/3 il pagamento di diritti amministrativi;
f) dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 3 aprile 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Ermanno Granelli
F.to Guido Cecinelli
F.to Enrico De Giovanni