CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 9 maggio 2012 promosso da: Sig. Gianluca Parducci / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 9 maggio 2012 promosso da: Sig. Gianluca Parducci / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Dott. Francesco Boffa Tarlatta Arbitro
Prof. Avv. Alberto Zito Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma data 9 maggio 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
GIANLUCA PARDUCCI, rapp.to e difeso dall’avv. Paolo Fralassi ed elettivamente dom.to in Grosseto alla via Ticino n. 3 presso lo studio di quest’ultimo -ricorrente
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente, dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma alla via Po n. 9
-resistentenonché contro
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla via Tevere n. 9
-contumace-
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 19.1.2012, prot. n. 0137, il sig. Parducci ha dedotto che la Commissione Disciplinare d’Appello ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui la Commissione di Disciplina Nazionale
dell’AIA lo aveva sanzionato con la sospensione di 13 mesi.
Ciò premesso, ha chiesto il suo proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione proporzionata alla tenuità del fatto addebitatogli.
Con memoria del 6.2.2012, prot. n. 0315, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha integralmente contestato le avverse deduzioni ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
L’Associazione Italiana Arbitri è rimasta contumace.
In data 9.3.2012 si è tenuta la prima udienza all’esito della quale il Collegio - dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed accolto la richiesta delle parti di anticipare la discussione – si è riservato per la decisione.
MOTIVI
1. Al ricorrente, Presidente della sezione AIA di Carrara, è stato contestato di:
a) aver diretto alcune gare di competenza dell’Organo Tecnico sezionale sebbene avesse ricevuto un preciso avvertimento di segno contrario in data 20.10.2010;
b) aver diretto la gara Massarosa/V. Poggioletto, in programma il 9.11.2010, in sostituzione dell’arbitro designato indisponibile, e di averla inserita nella scheda personale di quest’ultimo, anziché nella sua, facendogli così ottenere il relativo rimborso;
c) aver consentito al sig. Maurizio Centore di svolgere le funzioni tecniche in una gara del 10.10.2010 senza la prescritta certificazione medica.
2. Il giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina Nazionale si è concluso con l’adozione, nei confronti del sig. Parducci, della sanzione della sospensione con decorrenza dal 12 settembre 2011 e fino all’11 ottobre 2012.
3. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello che però è stato rigettato dalla competente Commissione Disciplinare.
4. In questa sede il sig. Parducci lamenta, in primo luogo, l’erronea valutazione della sua condotta da parte degli organi della giustizia domestica e, poi, la palese sproporzione della sanzione comminatagli.
Entrambe tali doglianze sono infondate.
4.1. Nell’ambito del procedimento endofederale il ricorrente ha ammesso chiaramente di aver posto in essere le condotte contestategli e sopra riportate sub 1.a), 1.b) e 1.c): “è vero che ho diretto alcune gare pur essendo il Presidente di sezione e OT. È stato necessario in quanto non ho arbitri a sufficienza per coprire le 52 gare settimanali che gestisco . . . è che ho continuato ad arbitrare nonostante avessi ricevuto la lettera del CRA Toscana per i motivi che ho già detto di scarsità dell’organico . . . è vero che indicato nel tabulato quale arbitro della gara del 9.11.10 Massarosa/V. Poggioletto Casani Alberto inserendola della sua scheda personale. La gara è stata effettivamente arbitrata in quanto il Casani mi ha comunicato all’ultimo momento la sua indisponibilità per problemi di salute. Per non lasciare scoperta la gara sono andato io ad arbitrare . . . Per quanto riguarda l’associato Centore . . . avrebbe svolto la funzione di OA senza certificato in data 10.10.10, come risulta nella scheda personale” (cfr. verbale di audizione del 4.3.2011 innanzi al vice Procuratore della Procura arbitrale).
In sostanza il sig. Parducci ha violato l’art. 43, n. 5, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici laddove è sancito l’espresso divieto per il Presidente di sezione di dirigere gare per tutta la durata della carica.
Orbene, al cospetto di una norma così chiara e di un divieto altrettanto netto, è di tutta evidenza che le ragioni (carenze di organico) che hanno indotto il sig. Parducci a compiere i suddetti atti – e dallo stesso addotte sia durante l’audizione poc’anzi ricordata, sia nell’istanza arbitrale - non sono affatto idonee a giustificare i suoi comportamenti irregolari e neppure a renderli meno gravi. Ed infatti, a fronte di un organico di arbitri insufficiente, il ricorrente, in considerazione del suo ruolo e delle sue funzioni (Presidente di sezione) ed anche e soprattutto alla luce degli specifici avvertimenti e delle raccomandazioni di cui era già stato destinatario, prima di assumere decisioni palesemente contrarie alle norme vigenti, avrebbe dovuto sottoporre la questione agli organi a lui sovraordinati oppure ricercare le soluzioni più appropriate nel rispetto delle disposizioni regolamentari e quindi, ad esempio, assegnare al medesimo arbitro la direzione di due o più partite nella stessa giornata.
Per quanto riguarda poi in particolare l’inserzione, nella scheda personale del sig. Casani (arbitro designato), della partita Massarosa/V. Poggioletto del 9.11.2010 – gara diretta dal sig. Parducci a causa dell’indisponibilità del primo – è opportuno sottolineare che tale condotta si presta ad una duplice censura:
con essa il ricorrente, da un lato, ha fatto sì che il sig. Casani ottenesse un rimborso non dovutogli; dall’altro, ha tentato di occultare l’infrazione commessa, facendo comparire in un documento ufficiale il nominativo dell’arbitro designato per la direzione di quella gara che egli, in realtà, aveva irregolarmente sostituito.
4.2. Passando ora ad esaminare l’entità della sanzione irrogata al sig. Parducci, va detto subito che essa appare assolutamente congrua rispetto alle infrazioni commesse.
Infatti, come già sottolineato, il ricorrente ha ripetutamente posto in essere – e ciò pure dopo essere stato messo sull’avviso - comportamenti alquanto gravi che, anche se considerati singolarmente, sarebbero già di per sé meritevoli della sanzione in concreto applicatagli: basti solo pensare al fatto di avere consentito al sig. Centore di svolgere le funzioni tecniche in assenza della necessaria certificazione medica. Se poi alla oggettiva gravità delle singole condotte si aggiunge l’atteggiamento noncurante mostrato nei confronti delle raccomandazioni ricevute e l’importanza e la delicatezza del ruolo e delle funzioni ricoperte dal sig. Parducci – elementi, questi, da tenere tutti in debito conto ai fini della complessiva valutazione della vicenda – non si potrà che concludere nel senso che la sanzione della sospensione, nella misura determinata in ambito domestico, è certamente proporzionata ai fatti commessi.
5. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono la soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in complessive €. 2.000,00 (duemila/00), maggiorate di IVA e CAP, ed €. 4.500,00
(quattromilacinquecento/00), col vincolo della solidarietà, anch’esse maggiorate di IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta integralmente l’istanza di arbitrato del sig. Gianluca Parducci;
b) pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese di giudizio in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, liquidate come in parte motiva;
c) pone a carico del ricorrente il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, col vincolo della solidarietà;
d) pone a carico del ricorrente il pagamento dei diritti amministrativi per il T.N.A.S.;
e) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 9 maggio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Francesco Boffa Tarlatta
F.to Alberto Zito