CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2012 promosso da: Basket Brescia Leonessa Srl / Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2012 promosso da: Basket Brescia Leonessa Srl / Federazione Italiana Pallacanestro Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1° piano - stanza 1.54 00135 Roma tel. (+39) 06 3685 7801 (+39) 06 3685 7802 - fax (+39) 06 3272 3743 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni L’ARBITRO UNICO Prof. avv. Ferruccio Auletta nominato in data 24 aprile 2012 a norma dell’art. 6, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. e dell’art. 29, comma 8, del Regolamento esecutivo – Settore professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato prot. n. 0961del 23.4.2012 – 594 promosso da: Basket Brescia Leonessa s.r.l., in persona del legale rappresentane pro tempore, con sede in Brescia, via G. Oberdan n. 140, 03134350986, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Tobia che la rappresenta e assiste attrice contro Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentane pro tempore, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, 01382041000, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 106 presso lo studio degli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro che la rappresentano e assistono convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. A norma dell’art. 29, comma 8, Regolamento esecutivo – Settore Professionistico, stabilito da ultimo con del. n. 254 del 29 ottobre 2011 dal Consiglio della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Basket Brescia Leonessa s.r.l. (Basket B.) ha proposto domanda di arbitrato con “ricorso” avverso la delibera n. 439 del Consiglio della FIP del 13-14 aprile 2012, comunicata in data 16-18 aprile 2012, per la quale alla Società è stata irrogata la sanzione della “penalizzazione” di due punti con riferimento alla classifica della stagione sportiva in corso (segnatamente Campionato di “Legadue” 2011-2012). La clausola compromissoria prevede che “Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale, solo ed unicamente nei casi disciplinati dal presente articolo e diversi dai casi concernenti l’ammissione ai Campionati professionistici disciplinati dal successivo art.30, è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso il ricorso per arbitrato davanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo Regolamento. L'arbitrato è devoluto ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”. Qui, Basket B. domanda l’ “annullamento” della sanzione o, in subordine, la sua “ridu[zione] in via equitativa”, e infine l’addebito alla FIP di ogni spesa comunque connessa al procedimento. FIP resiste con istanza di rigetto delle altrui domande e di addebito alla Società di ogni spesa per il procedimento. 2. La sanzione applicata trae fondamento specifico dalla comminazione dell’ art. 25, lett. E, Reg. es. – Sett. Prof. per cui “Le Società professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Com.Te.C idonea documentazione, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Ire/Irpef, Enpals e Fondo Fine Rapporto riferite per competenza agli emolumenti maturati nel trimestre di riferimento nei confronti di tutti i tesserati”. Quindi, a norma dell’art. 28, comma 2, “Qualora la Com.Te.C. accerti a carico di una Società professionistica la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29”. Infine, a norma dell’art. 29, comma 4, “Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all’art.25 lettera E commi 23 e 25, il Consiglio Federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l’ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo . Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni, di cui all’art.25 lettera E commi 23 e 25 , il Consiglio Federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito a tributo e/o emolumenti a tesserati maturati nel trimestre in oggetto”. 3. Nel caso di specie, Basket B. non ha assolto a uno degli “obblighi di regolare pagamento”. Invero, pur avendo trasmesso tempestivamente alla Commissione Tecnica di Controllo della FIP (Com.Te.C) “documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute [di] Fine Rapporto riferite per competenza agli emolumenti maturati nel trimestre di riferimento” (ottobre> dicembre 2011), tuttavia risulta aver effettivamente “adempi[uto] con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento”. Invero, con nota del 6 marzo 2012, il Fondo destinatario del pagamento delle somme ritenute dalla Società per il trattamento di “Fine rapporto” dei tesserati comunicava (anche) alla ComTeC che la debitrice risultava in realtà in mora nel pagamento delle ritenute operate relativamente ai mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 (per un ammontare complessivo di € 14.424,00). Soltanto con nota del 15 marzo 2012 il Fondo attestava di aver ricevuto il pagamento mediante accreditamento bancario dell’importo di € 14.424,00. 4. La ComTeC, riunitasi il successivo 21 marzo, preso atto del tardivo versamento riferibile (anche) all’ultimo trimestre del 2011, rimetteva gli atti al Consiglio della FIP per l’applicazione della sanzione: delibera poi assunta, comunicata alla Società, e qui infine sub iudice. 5. Basket B. assume che la contestazione debba preliminarmente essere contenuta entro l’oggetto del versamento dovuto per il mese di dicembre 2011, unico di quelli per i quali al 16 febbraio 2012 -data di attestazione del versamento fatta alla Com.Te.C – fosse scaduto il termine utile. Sennonché, stante un’omissione di versamento mensile, questa sarebbe riconducibile al mese di settembre 2011 e non già del successivo dicembre; e però l’ inadempimento ammesso (e senz’altro ascritto anzitutto al fatto proprio della “inesperienza”) rimarrebbe estranea alla comminazione sanzionatoria, in effetti riferita al trimestre da ottobre a dicembre 2011. Dovendo, allora, specularmente corrispondere alla contestazione, e questa avendo riguardato il ritardo nel pagamento relativo al mese di dicembre 2011 (e non l’omissione riferibile al mese di settembre precedente), la difesa della ricorrente dichiara univocamente che la Società ha “correttamente effettuato il pagamento delle quote dovute per il mese di dicembre 2011”; e aggiunge: “varrà al riguardo l’imputazione fatta dalla Società, unico soggetto [legittimato] a dare riferimento concreto ai pagamenti dalla stessa effettuati”, implicando tale affermazione il rinvio alla “dichiarazione” in data 15 febbraio 2012 diretta alla Com.Te.C, qui prodotta in copia. 6. Resiste la FIP assumendo che “non vi è una valida dichiarazione di imputazione del pagamento da parte del debitore mentre gli allegati alla dichiarazione del 15.02.2012 sono di segno opposto alla tesi dell’istante, dato che, con riferimento alle somme dovute al Fondo, nei singoli bonifici si indicano i mesi di settembre 2011, ottobre 2011 e novembre 2011. Cosicché il pagamento è stato ovviamente imputato dal Fondo al debito […] più vecchio, ossia alla mensilità di settembre. Di conseguenza era corretta la richiesta -avanzata a marzo- di pagamento del rateo di dicembre 2011 scaduto e non pagato”. Ogni altra conclusione, ne inferisce la resistente, “avallerebbe una inammissibile pratica elusiva”. Né la ComTeC ha incluso nell’accertamento del dovuto altro che l’importo dovuto sino a “tutto dicembre 2011”, sicchè “la questione relativa al mese di gennaio 2012 non ha rilevanza”, come del resto ai fini della sanzionabilità della condotta manca di ogni rilevanza l’entità dell’importo insoluto: al ritardo è seguita, infine, la sanzione edittale, ciò che preclude l’accoglimento anche dell’istanza subordinata di mitigazione della pena. 7. Abbreviati fino a 1/3 i termini del procedimento, il 4 maggio 2012 si è tenuta, con la partecipazione delle parti, l’udienza davanti all’Arbitro che, in considerazione della chiusura della stagione c.d. regular prevista per l’indomani e della imminente redazione del conseguente programma di c.d. play-off, veniva autorizzato congiuntamente dalle parti a rendere noto il (solo) dispositivo del lodo, infine sottoscritto e pubblicato in pari data. MOTIVI DELLA DECISIONE L’Arbitro intende chiarire preliminarmente che egli ritiene la struttura e la funzione del presente giudizio come non limitate al tipo impugnatorio della delibera del Consiglio della FIP, e così deve senz’altro rimuovere dall’iter della decisione alcuni degli ostacoli più suggestivamente prospettati, specialmente nel corso della discussione, dalla difesa della parte ricorrente che, in particolare, ha opposto la pretesa inesattezza del quantum debeatur alla data di scadenza del versamento dovuto (nella misura comunicata dal Fondo per il trattamento di fine rapporto e in ultimo fatta propria dalla ComTeC, cioè dall’organo della FIP deputato al relativo accertamento) quale ragione di per sé escludente la sanzionabilità della condotta di insolvenza. In realtà, il presente giudizio riesce soltanto occasionato dalla determinazione federale che irroga la sanzione, mentre rimane stabilito per la compiuta disciplina del rapporto fra le parti e non deve perciò arrestarsi al mero controllo della delibera che ha suscitato l’esigenza del sindacato giudiziale più pieno sull’applicazione delle regole proprie del rapporto associativo. Di talchè, data l’ampiezza e l’effettività del contraddittorio tra le parti sinanche ante judicium onde nessuna vulnerazione difensiva può essere seriamente derivata dal denunciato difetto di corrispondenza tra credito vantato e debito effettivamente dovuto alla scadenza, non rimane dubbio alcuno che all’Arbitro competa decidere se la condotta di dilazione (e non già omissiva) nel pagamento del debito (incontroverso nell’an e in disparte ogni questione circa il relativo ammontare stante l’irrilevanza ai fini sanzionatori) meriti la “penalizzazione” in concreto applicata. Ritiene in proposito l’Arbitro che Basket B. abbia senz’altro versato nella situazione del soggetto “che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento […], di cui all’art.25” Reg. es. Sett. Prof., e per questo non possa che subire la giusta “sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica per [il] singolo inadempimento”, specificamente concernente il versamento dell’importo dovuto per il mese di dicembre 2011 al Fondo per il trattamento di fine rapporto. Infatti, quando in data 16 febbraio 2012 la Società ha fatto pervenire la propria “dichiarazione” alla ComTeC di avere, inter alia, “regolarmente pagato […] le quote per Fondo Fine Rapporto Atleti e Allenatori” ha simultaneamente fatto rinvio ai “documenti allegati”: di questi, è parte integrante -come puntualmente rivela la produzione documentale della resistente vòlta a surrogare l’assai sintomatica deficienza in parte qua della parte ricorrente- il bonifico a favore del Fondo disposto in data 10 novembre 2011 e recante come causale “comp. Settembre” per l’importo di € 5.163,00. Ugualmente nell’importo, la disposizione è ripetuta pure con riferimento ai successivi mesi di ottobre e novembre. Non consta, all’inverso, alcuna disposizione per il mese di dicembre 2011. Già in prima approssimazione, allora, potrebbe dirsi che la enfatizzata “dichiarazione” della Società, siccome integrata mediante rinvio ad allegati privi di ogni riferimento al pagamento de quo, non possa costituire idoneo fondamento della pretesa che si sostanzia nell’affermazione secondo cui tale pagamento non era pro tempore quello dovuto data la imputazione del debitore che a esso faceva riferimento (così, peraltro, imponendo per via esegetica di ritenere non coperto da detto pagamento altro credito di più risalente scadenza). Difatti, l’assunto riposa complessivamente sopra un duplice errore prospettico: di concepire quale “imputazione di pagamento” una dichiarazione non diretta al creditore, e di assegnare a quest’ultima, siccome posteriore, l’efficacia di revoca di quella (in senso contrario) anteriormente diretta proprio al creditore. L’ “imputazione del pagamento” è sì una “dichiara[zione]”, a norma dell’art. 1193 c.c., ma che il debitore fa “quando paga”, dunque connaturata di elementi di necessaria contestualità col fatto estintivo dell’obbligazione (esattamente di “contestualità necessaria tra dichiarazione e adempimento” discorre Cass., sez. III, 25/07/2003, n. 11558) e di essenziale destinazione nei confronti del creditore (o suo delegato: Cass. 25/07/2003, n. 11558, cit.); elementi che di certo non appartengono alla “dichiarazione” pervenuta alla ComTeC in data 16 febbraio 2012 a fronte dell’imputazione vera e propria che il Fondo (creditore) aveva già ricevuto contestualmente al pagamento in data 10 novembre 2011, recante “causale” univocamente rapportata al credito di settembre 2011 e verso la quale aveva serbato comportamento acquiescente. Pur ipotizzando che il debitore abbia posto in essere una sequenza di dichiarazioni delle quali intenda adesso dare primazia volitiva soltanto alla seconda e ultima, ciò non può essere legittimato nelle circostanze che occupano, perché “in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 comma 1 c.c., di indicare a quale credito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (Cass., sez. II, 18/03/2002, n. 3941). Pertanto, è assolutamente priva di fondamento l’affermazione della ricorrente secondo la quale la Società ha “correttamente effettuato il pagamento delle quote dovute per il mese di dicembre 2011”, e priva di pregio la tesi per cui “va[rrebbe] al riguardo l’imputazione fatta dalla Società, unico soggetto [legittimato] a dare riferimento concreto ai pagamenti dalla stessa effettuati”. Invero, di là del rilievo che occorrerebbe -diversamente opinando- dar premio a un soggetto che tiene condotte diacronicamente incoerenti e dichiaratamente viene contra fatctum proprium, sta di fatto che nessuna efficace imputazione in tali sensi risulta, così che nessuna prova di un pagamento sufficiente a estinguere il debito relativo al mese di dicembre 2011 risulta data. Tanto basta a giustificare l’irrogazione della sanzione, la cui entità si sottrae, nella fattispecie, a ogni modulazione giudiziale. Non sussiste alcuna base normativa idonea ad abilitare l’Arbitro alla modifica della sanzione edittale minima, né una malintesa pienezza devolutiva del suo sindacato giudiziale può indurre ad attribuirgli generici poteri equitativi (ancor più considerando la tendenziale incompatibilità della regola alternativa al diritto col giudizio sopra sanzioni: arg., da ultimo, ex art. 8, comma 10, d.lgs. n. 150/2011). Piuttosto, valutazioni del genere equitativo possono trovare spazio sul piano delle statuizioni accessorie. In particolare, dato atto che non sono accordate vie di ricorso endofederali per disciplina stabilita dalla resistente FIP e che la situazione di fatto determinatasi (anche per obiettive carenze formali nell’iter del procedimento federale rilevante) era tale da suscitare l’esigenza del sindacato giudiziale senza che occorresse temerarietà di sorta, conviene l’Arbitro di distribuire le spese del procedimento e per assistenza difensiva in misura pari tra le parti e, dunque, senza applicazione del nudo principio di soccombenza. Nel dispositivo -già reso noto alle parti- l’Arbitro ha fatto riserva di separata liquidazione dei diritti che al medesimo competono: diritti che qui complessivamente possono essere liquidati, giusta i parametri cogenti, nell’ammontare di € 3.000,00, oltre accessori. P.Q.M. L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa altresì ogni altra istanza o eccezione, così provvede: • rigetta le domande proposte da Basket Brescia Leonessa s.r.l. con «ricorso» pervenuto in data 23 aprile 2012; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti dell’Arbitro unico, come [sopra] liquidati; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Così deliberato in Roma, presso la sede del T.N.A.S., in data 4-18 maggio 2012, e sottoscritto seduta stante. F.to Ferruccio Auletta
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