CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2012 promosso da: Pistoia Basket 2000 Srl / Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2012 promosso da: Pistoia Basket 2000 Srl / Federazione Italiana Pallacanestro
L’ARBITRO UNICO
Prof. avv. Ferruccio Auletta
nominato in data 24 aprile 2012 a norma dell’art. 6, comma 3, del Codice dei
giudizi innanzi al T.N.A.S. e dell’art. 29, comma 8, del Regolamento
esecutivo – Settore professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro,
ha deliberato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato prot. n. 0961del 23.4.2012 – 593 promosso da:
Pistoia Basket 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentane pro tempore,
con sede in Pistoia, via E. Fermi (Zona industriale S. Agostino),
01406580470, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso
lo studio dell’avv. Gianfranco Tobia che la rappresenta e assiste
attrice
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentane
pro tempore, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, 01382041000,
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 106 presso lo studio
degli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro che la rappresentano e
assistono
convenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. A norma dell’art. 29, comma 8, Regolamento esecutivo – Settore
Professionistico, stabilito da ultimo con del. n. 254 del 29 ottobre 2011 dal
Consiglio della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Pistoia Basket 2000
srl (Pistoia B.) ha proposto domanda di arbitrato con “ricorso” avverso la
delibera n. 439 del Consiglio della FIP del 13-14 aprile 2012, comunicata in
data 16-18 aprile 2012, per la quale alla Società è stata irrogata la sanzione
della “penalizzazione” di due punti con riferimento alla classifica della
stagione sportiva in corso (segnatamente Campionato di “Legadue” 2011-
2012).
La clausola compromissoria prevede che “Avverso i provvedimenti
sanzionatori assunti dal Consiglio Federale, solo ed unicamente nei casi
disciplinati dal presente articolo e diversi dai casi concernenti l’ammissione ai
Campionati professionistici disciplinati dal successivo art.30, è esclusa ogni
impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso il ricorso per
arbitrato davanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito
presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo
Regolamento. L'arbitrato è devoluto ad Arbitro Unico nominato dal
Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”.
Qui Pistoia B. domanda l’ “annullamento” della sanzione o, in subordine, la
sua “ridu[zione] in via equitativa”, e infine l’addebito alla FIP di ogni spesa
comunque connessa al procedimento.
FIP resiste con istanza di rigetto delle altrui domande e di addebito alla
Società di ogni spesa per il procedimento.
2. La sanzione applicata trae fondamento specifico dalla comminazione
dell’ art. 25, lett. E, Reg. es. – Sett. Prof. per cui “Le Società
professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla
chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Com.Te.C idonea
documentazione, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Ire/Irpef,
Enpals e Fondo Fine Rapporto riferite per competenza agli emolumenti
maturati nel trimestre di riferimento nei confronti di tutti i tesserati”.
Quindi, a norma dell’art. 28, comma 2, “Qualora la Com.Te.C. accerti a
carico di una Società professionistica la violazione delle norme in materia
economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29”.
Infine, a norma dell’art. 29, comma 4, “Alla Società che adempie con un
ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento,
versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all’art.25 lettera E
commi 23 e 25, il Consiglio Federale, dietro segnalazione della Com.Te.C.
applica l’ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo .
Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque
giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle
relative attestazioni, di cui all’art.25 lettera E commi 23 e 25 , il Consiglio
Federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 2 (due)
punti di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito a
tributo e/o emolumenti a tesserati maturati nel trimestre in oggetto”.
3. Nel caso di specie, Pistoia B. non ha assolto a uno degli “obblighi di
regolare pagamento”. Invero, pur avendo trasmesso tempestivamente alla
Commissione Tecnica di Controllo della FIP (Com.Te.C) “documentazione
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute [di] Fine Rapporto riferite per
competenza agli emolumenti maturati nel trimestre di riferimento” (ottobre>
dicembre 2011), tuttavia risulta aver effettivamente “adempi[uto] con ritardo
superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento”.
Invero, con nota del 6 marzo 2012, il Fondo destinatario del pagamento delle
somme ritenute dalla Società per il trattamento di “Fine rapporto” dei
tesserati comunicava (anche) alla ComTeC che la debitrice risultava in realtà
in mora nel pagamento delle ritenute operate relativamente ai mesi di
novembre e dicembre 2011, nonché gennaio 2012 (per un ammontare
complessivo di € 10.374,94).
Soltanto con nota del 15 marzo 2012 il Fondo attestava di aver ricevuto il
pagamento mediante accreditamento bancario dell’importo di € 7.965,92:
accredito ricevuto da Pistoia B. per il debito maturato dalla Società fino alla
scadenza del 31 dicembre 2011, dunque riferibile al trimestre per il quale era
però intervenuta ante diem la in veritiera comunicazione di adempimento.
4. La ComTeC, riunitasi il successivo 21 marzo, preso atto del tardivo
versamento riferibile all’ultimo trimestre del 2011, rimetteva gli atti al
Consiglio della FIP per l’applicazione della sanzione: delibera poi assunta,
comunicata alla Società, e qui infine sub iudice.
5. Pistoia B. assume di essere rimasta “sorpresa” dalla notizia ricevuta
con la nota del 6 marzo sopra citata, avendo disposto il pagamento per il
quale era infine risultata in mora: sorpresa determinata dalla imprevedibile
“responsabilità della Banca alla quale era stato ordinato il bonifico” in data 25
gennaio 2012 (allora non realizzato, si dice, per “inadempienza” dell’
intermediario), poi in effetti portato a esecuzione (per importo “peraltro
superiore a quello indicato dalla ComTeC” ma soltanto in data 10 marzo
2012).
La difesa della Società denuncia il provvedimento applicativo della sanzione
come “illegittimo ed iniquio” per ragioni che sinteticamente si possono così
elencare: a) “appare evidente che la Pistoia Basket non possa essere
sanzionata per un’inadempienza dell’Istituto Bancario peraltro non segnalata
dalla Giba dopo che la Società aveva comunicato di aver effettuato il
bonifico”; b) “la sanzione impugnata […] non ha tenuto in nessun conto il
comportamento di buona fede della Società, evidenziando un difetto assoluto
di istruttoria e finendo con l’irrogare una sanzione assolutamente
immotivata”.
6. Resiste la FIP assumendo che “ai fini della regolarità contributiva può
essere dato rilievo solo ai pagamenti effettivamente pervenuti nei termini” e
che “è indubbio onere del debitore di accertarsi dell’avvenuto pagamento”,
peraltro in nessun modo avendo la Banca “indotto la società a credere che il
pagamento fosse andato a buon fine”. Sta di fatto che “i contributi relativi ai
mesi di novembre e dicembre 2011 […] non erano stati pagati nei termini con
la conseguente correttezza dell’accertamento compiuto dalla ComTeC e
della relativa delibera sanzionatoria da parte del Consiglio”. “Peraltro il
quantum non viene in rilievo ai fini della sanzione irrogata, […] e la sanzione
irrogata è esattamente quella edittale”.
7. Abbreviati fino a 1/3 i termini del procedimento, il 4 maggio 2012 si è
tenuta, con la partecipazione delle parti, l’udienza davanti all’Arbitro che, in
considerazione della chiusura della stagione c.d. regular prevista per
l’indomani e della imminente redazione del conseguente programma di c.d.
play-off, veniva autorizzato congiuntamente dalle parti a rendere noto il (solo)
dispositivo del lodo, infine sottoscritto e pubblicato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Arbitro muove dall’incontestazione inerente al fatto costitutivo della
responsabilità sanzionata dalla delibera di “penalizzazione” di Pistoia B.:
rimane infatti fuori dell’essere controverso che entro il 16 febbraio 2012 “gli
obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito” non siano stati
osservati da Pistoia B., onde è priva di pregio la denuncia della ricorrente che
evoca tra i vizi della deliberazione che avversa quello denunciato come
“difetto assoluto di istruttoria”.
La Società ha prodotto una “prova scritta”, costituita dal documento formato
da un terzo -Banca di Pistoia Credito cooperativo S.C.- che attesta l’
”inseri[mento]” in data 25 gennaio 2012 della disposizione di “bonifico” in
favore di “GIBA” (i.e. Fondo per il trattamento di fine rapporto degli atleti) per
importo pari a € 6.828,51.
Che non trattasi di “attestato” di pagamento appare univoco dalla stessa
allegazione difensiva della parte interessata, che contiene pure una
comunicazione inviata, per posta elettronica, nella medesima data del 25
gennaio al Fondo creditore in cui Pistoia B., replicando a un “sollecito del
versamento” evidentemente pervenuto, fa esplicita riserva di successiva
trasmissione dell’ “attestato” vero e proprio, del quale viene però a mancare
ogni debita offerta documentale.
Dunque, alla data del 25 gennaio 2012 la Società fa(ceva) mostra di andare
consapevole del debito almeno per importo pari a € 6.828,51, dell’attualità
dell’obbligo di pagamento e della insufficienza nei confronti del creditore,
peraltro cooperante, di ogni altra condotta che non la somministrazione della
prova scritta del pagamento (in ossequio alle notorie limitazioni probatorie
che l’atto liberatorio del debito soffre: art. 2726 c.c.).
Sennonchè, la “quietanza con imputazione” -mediante la quale il Fondo
creditore dell’ammontare riferibile all’ultimo trimestre dell’anno 2011 dà atto
dell versamento di Pistoia B. pari a € 7.965,92- risulta sopravvenire soltanto
in data 15 marzo 2012, ivi attestandosi l’estinzione del debito in data 13
marzo, debito peraltro di ammontare maggiore di quanto opinato dal debitore
che, al riguardo, ha soltanto dichiarato di “riserv[arsi] di interpellare il […]
consulente”, ma senza allegare di più, tanto meno “dolo o sorpresa da parte
del creditore” (art. 1195 c.c.).
Su tali premesse, non consta all’Arbitro alcuna ragionevole allegazione che
possa dirsi seriamente impeditiva del corrispondente adempimento dovuto
da Pistoia B. entro il termine anteriormente scaduto il 16 febbraio; nemmeno
sovviene l’ indicazione di un non implausibile accadimento giustificativo dell’
inesecuzione, da parte della Banca incaricata, dell’ordine di pagamento
apparentemente dato, né una specifica deduzione concernente la differenza
tra l’ammontare del debito ritenuto e quello preteso (ferma la mancanza del
fatto estintivo in ogni caso), né si offrono circostanze anche soltanto indizianti
la scusabilità dell’omissione (non già parziale, ma totale).
Di contro, risultano smentite alcune suggestive prospettazioni difensive di
Pistoia B.: anzitutto il denunciato deficit cooperativo del creditore (il quale
non avrebbe per tempo messo la Società in condizione di superare
l’inadempienza della Banca) viene smentito dall’ “oggetto” e dall’esordio della
comunicazione che per posta elettronica è stata inviata al creditore stesso
dal preposto di Pistoia B. in data 25 gennaio 2012, entrambi univocamente
riferiti a “sollecito del versamento”, con ogni evidenza già ricevuto dalla
Società prima della scadenza del termine in concreto rilevante per la
sanzionabilità dell’omissione. Né può essere addebitato a colpa del Fondo
creditore che l’ asserita “inadempienza dell’ Istituto Bancario […] non [è
stata] segnalata dalla Giba dopo che la Società aveva comunicato di aver
effettuato il bonifico”; e ciò per la semplice ragione che la Società tanto non
ha mai comunicato: il contenuto della più volte citata corrispondenza
elettronica del 25 gennaio è dichiaratamente anteriore alla (apparente)
disposizione di bonifico e fa riserva (comunque) di una successiva
trasmissione dell’ “attestato”, mai più -all’ evidenza- fatto pervenire, onde è
venuto a mancare il presupposto stesso della pretesa collaborazione
informativa.
In definitiva, ricorre senz’altro la fattispecie della “Società che […] adempie
con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento,
versamento e deposito delle relative attestazioni, di cui all’art.25 lettera E
commi 23 e 25”, di talchè correttamente “il Consiglio Federale [ha] applicato,
dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 2 (due) punti di
penalizzazione in classifica per [il] singolo inadempimento”.
Non è somministrata alcuna base normativa idonea ad abilitare l’Arbitro alla
modifica della sanzione edittale minima, né una malintesa pienezza
devolutiva del suo sindacato giudiziale potrebbe indurre ad attribuirgli
generici poteri equitativi (ancor più considerando la tendenziale
incompatibilità della regola alternativa al diritto col giudizio sopra sanzioni:
arg., da ultimo, ex art. 8, comma 10, d.lgs. n. 150/2011).
Piuttosto, valutazioni del genere equitativo possono trovare spazio sul piano
delle statuizioni accessorie.
In particolare, dato atto che non sono accordate vie di ricorso endofederali
per disciplina stabilita dalla resistente FIP e che non può pregiudizialmente
escludersi la concorrente responsabilità di terzi nella determinazione dell’
evento afflittivo della Società (responsabilità eventualmente azionabile fuori
della presente sede arbitrale, la quale deve invece rimanere immune da ogni
considerazione relativa anche soltanto all’ ipotetica efficienza causale della
condotta degli stessi terzi), conviene l’Arbitro di distribuire le spese del
procedimento e per assistenza difensiva in misura pari tra le parti e, dunque,
senza applicazione del nudo principio di soccombenza.
Nel dispositivo -già reso noto alle parti- l’Arbitro ha fatto riserva di separata
liquidazione dei diritti che al medesimo competono: diritti che qui
complessivamente possono essere liquidati, giusta i parametri cogenti,
nell’ammontare di € 3.000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa
altresì ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte da Pistoia Basket 2000 s.r.l. con «ricorso»
pervenuto in data 23 aprile 2012;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento
e per assistenza difensiva;
• dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti dell’Arbitro unico, come [sopra] liquidati;
• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente
provvedimento.
Così deliberato in Roma, presso la sede del T.N.A.S., in data 4-18 maggio
2012, e sottoscritto seduta stante.
F.to Ferruccio Auletta