CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2012 promosso da: Sig.ra Clara Cristaudo / Federazione Italiana di Atletica Leggera
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2012 promosso da: Sig.ra Clara Cristaudo / Federazione Italiana di Atletica Leggera
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
(Presidente)
Dott. Sebastiano Vittorio La Greca
(Arbitro)
Pres. Bartolomeo Manna
(Arbitro)
riunito in conferenza personale del 23 aprile 2012 in Roma, ha pronunciato
all'unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2691 del 28 novembre 2011-556) promosso da:
Sig.ra Clara Cristaudo, rappresentata e difesa dall’’Avv. Emanuele Biancarosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Firenze n. 118 parte istante
Contro Federazione Italiana di Atletica Leggera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente Franco Arese, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 26 novembre 2011 (prot. n. 2691-556), la Sig.ra Clara Cristaudo di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito, per brevità, anche “FIDAL”, la “parte intimata”) per sentire, previa ammissione di mezzi istruttori, in via principale affermare “…la completa assoluzione dell’incolpato e/o il non doversi procedere per i motivi preliminari e di merito indicati nell’istanza…provvedere all’annullamento dell’inibizione temporanea a ricoprire incarichi sociali o federali per un periodo di anni tre nonché il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di anni dieci come disposto dal Principio Fondamentale CONI 12.3… in subordine, che la sanzione irrogata sia sostituita con una più mite e congrua…”. Con la decisione in data 9 settembre 2011, depositata in data 14 ottobre 2011 e comunicata con nota in data 24 ottobre 2011, la Commissione di Appello Federale FIDAL aveva rigettato, previa riunione, gli appelli proposti dai Signori Giuseppe Strano, Clara Cristaudo, Marco Aloisi e dalla società ASD Sport Club
Catania avverso la decisione n. 4/2011, resa nel procedimento n. 2/2011 R.G.
CGN, dell’8 giugno 2011, depositata il 14 giugno 2011, con la quale la
Commissione Giudicante Nazionale, di seguito “CGN”, ritenuta la piena
responsabilità degli stessi per la violazione dei principi di correttezza sportiva di
cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 1 dello Statuto Federale,
aveva irrogato a ciascuno dei tesserati, in accoglimento del deferimento proposto
dalla Procura Federale, la sanzione dell’inibizione temporanea a ricoprire
incarichi sociali o federali per un periodo di anni tre a decorrere dall’8 giugno
2011, dedotto il periodo di sospensione cautelare di 60 giorni (dal 24 marzo 2011
compreso al 21 maggio 2011 compreso), inflitto, in data 23 marzo, con
provvedimento fuori udienza n. 2/11 dalla CGN stessa e già scontato; aveva
disposto a loro carico il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un
periodo di dieci anni come previsto dal Principio Fondamentale CONI 12.3, e
aveva inflitto all’ASD Sport Club Catania la sanzione dell’ammenda di euro
10.000,00; perchè, in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui
all’art. 1 dello Statuto Federale e agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia si
erano avvalsi, nell’organizzazione di una manifestazione sportiva internazionale
su strada, denominata 48° Trofeo Sant’Agata, dell’opera di un soggetto radiato
dalla FIDAL, il Sig. Giuseppe Regalbuto, e avevano rappresentato nei confronti dei
terzi (con pubblicazione sul sito web della società) come affidata al predetto la
presidenza stessa della società.
La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma
1, lett. g), del Codice, il Dott. Sebastiano Vittorio La Greca.
Con memoria depositata in data 30 gennaio 2012 prot. n. 0251, si costituiva
la FIDAL, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia in via preliminare
che di merito, confermando integralmente le precedenti decisioni degli Organi di
Giustizia FIDAL, anche istruttorie, proposte dalla parte istante, perché
improcedibili, «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi
dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Pres. Bartolomeo Manna.
Considerato che il Dott. Sebastiano Vittorio La Greca e il Pres. Bartolomeo
Manna accettavano l’incarico e chiedevano al Presidente del TNAS di provvedere
alla nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, con delibera in data 22
febbraio 2012, prot. n. 0446-556, il Presidente del TNAS individuava nell’Avv.
Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale,
la quale accettava l’incarico.
Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 13 marzo
2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla
procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio
arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei
confronti dei componenti del Collegio.
Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto
dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice.
Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia, e su istanza delle
parti, fissava al 26 marzo 2012 il termine alla parte istante per replicare alle
eccezioni di inammissibilità per difetto di sottoscrizione e articolare mezzi
istruttori e alla parte resistente per integrare la memoria di costituzione; e al 5
aprile 2012 per il deposito di repliche.
Con la memoria di replica e richiesta di mezzi istruttori depositata in data 26
marzo 2012 prot. n. 0743, la parte istante sviluppava gli argomenti svolti
nell’istanza di arbitrato e replicava alle eccezioni sollevate nell’udienza del 13
marzo 2012.
Con la memoria integrativa depositata in data 26 marzo prot. n. 0740, la
parte intimata ribadiva le argomentazioni e le conclusioni già svolte nella
memoria di costituzione e nell’udienza di discussione.
Con la seconda memoria di replica depositata in data 5 aprile 2012, prot. n.
0865, la parte istante ribadiva il contenuto dell’istanza di arbitrato e della prima
memoria di replica.
Con memoria di replica depositata in data 4 aprile 2012, prot. 0823, la parte
intimata ribadiva quanto già esposto negli scritti difensivi, replicando agli
argomenti svolti dalla parte istante.
Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza di discussione al 20 aprile 2012.
All’udienza del 23 aprile 2012, alla quale era stata rinviata l’udienza del 20
aprile 2012 per impedimento del Collegio, il Collegio Arbitrale riteneva il materiale
probatorio acquisito efficace e sufficiente per decidere e dichiarava chiusa la fase
istruttoria, invitando le parti a discutere la controversia.
La parte istante illustrava le argomentazioni svolte nell’istanza e nelle
memorie di replica. La FIDAL ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria
di costituzione e nella memoria integrativa, sviluppandole, confutava le
argomentazioni svolte dalla parte istante, insistendo nelle conclusioni già
rassegnate.
Il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto
del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava
la decisione.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione in data
9 settembre 2011, depositata in data 14 ottobre 2011 e comunicata con nota in
data 24 ottobre 2011, la Commissione di Appello Federale FIDAL aveva rigettato
l’appello proposto dai Signori Giuseppe Strano, Clara Cristaudo, Marco Aloisi e
dalla società ASD Sport Club Catania avverso la decisione n. 4/2011 dell’8
giugno 2011, depositata il 14 giugno 2011, con la quale la Commissione
Giudicante Nazionale aveva irrogato a ciascuno dei predetti tesserati, in
accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, la sanzione
dell’inibizione temporanea a ricoprire incarichi sociali o federali per un periodo di
anni tre a decorrere dall’8 giugno 2011, dedotto il periodo di sospensione (60
giorni) già scontato e aveva disposto a loro carico il divieto di far parte
dell’ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni come previsto dal Principio
Fondamentale CONI 12.3 e aveva inflitto all’ASD Sport Club Catania la sanzione
dell’ammenda di euro 10.000,00, perchè, in violazione dei principi di lealtà e
correttezza sportiva di cui all’art. 1 dello Statuto Federale e agli artt. 1 e 2 del
Regolamento di Giustizia, si erano avvalsi, nell’organizzazione di una
manifestazione sportiva internazionale su strada, denominata 48° Trofeo
Sant’Agata, dell’opera di un soggetto radiato FIDAL, il Sig. Giuseppe Regalbuto, e
avevano rappresentato nei confronti dei terzi (con pubblicazione sul sito web della
società) come affidata al predetto la presidenza stessa della società.
1.2. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale ritiene di dovere esaminare
l’eccezione formulata dalla parte intimata di improcedibilità dell’istanza di
arbitrato per mancanza della sottoscrizione personale della parte istante.
L’eccezione è infondata alla luce dell’orientamento, che può dirsi ormai
consolidato, di questo Tribunale, in base al quale, in difetto di specifica previsione
che commini espressamente la sanzione della nullità dell’istanza di arbitrato
mancante della sottoscrizione della parte, tale sottoscrizione deve essere
considerata atto meramente formale, quando la medesima istanza di arbitrato
risulti munita di rituale procura, con la quale la parte delega il difensore a farsi
rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, valendo, altresì,
nella fattispecie il principio generale di conservazione degli atti sancito dall’art.
156 c.p.c. in tema di rilevanza della nullità (da ultimo, lodo Pallalcesto Amatori
Udine c. Federazione Italiana Pallacanestro e Basket Barcellona s.r.l. del 28 giugno
2011; lodo Ciro Immobile c. Alessio Genovese del 10 dicembre 2010; lodo A.S.I.
Isola Farnese e Sig. Emanuele Bellarosa c. FIGC del 14 maggio 2009; lodo Società
Ginnastica Amsicora e altre c. Federazione Italiana Hockey dell’8 giugno 2009).
2. Con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la
parte istante ha censurato la decisione della Commissione di Appello Federale
predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze
giuridiche che ne sono derivate.
Le argomentazioni sulle quali la Commissione Federale d’Appello ha fondato
le proprie valutazioni sono, invero, condivisibili.
La decisione contiene, infatti, sia l’esatta ricostruzione dei fatti con riguardo
alla rilevanza, ai fini della procedibilità dell’azione, delle dimissioni presentate
dall’istante (e dalle altre parti); sia l’esatta e condivisibile ricostruzione logicogiuridico,
immune da vizi, con riguardo alla prevalenza e all’inderogabilità del
Principio n. 1.4 – Scopi della Giustizia sportiva, di cui alla deliberazione del
Consiglio Nazionale del CONI n. 1412 del 19 maggio 2010, che sancisce la
punibilità di coloro che, anche se non più tesserati, abbiano commesso fatti
costituenti violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione
applicabile in costanza di tesseramento, rispetto alla norma di cui all’art. 1,
comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale della FIDAL, approvato dalla
Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006 (sulla
appartenenza alla discrezionalità del titolare del potere normativo di settore della
scelta relativa al rapporto tra dimissioni e procedimento disciplinare, si è,
peraltro, pronunciata l’Alta Corte di Giustizia Sportiva con il parere n. 1/2010 in
data 3 maggio 2010).
Il Principio predetto, al punto 1.1., dispone, infatti, che “Gli Statuti e i
regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento
giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione
dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico
Internazionale”.
Il successivo Principio 8 – Norma di salvaguardia, al punto 1., norma di
chiusura del sistema, statuisce, infatti, espressamente la prevalenza dei Principi
di giustizia sportiva approvati con la citata deliberazione n. 1412/10 e, quindi,
anche di quello di cui al predetto Principio 1.4, perché espressamente dispone
che “Le Federazioni Sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel
rispetto dei principi indicati, possono organizzare con autonomia la giustizia
sportiva nei loro specifici settori.”
La decisione, poi, contiene, nel merito, la ricostruzione precisa dei fatti con
riguardo alla serie di comportamenti e di atti posti in essere dall’istante (e dalle
altre parti) idonei dimostrare, con evidenza, la volontà inequivocabile di fare
riferimento al Sig. Giuseppe Regalbuto radiato con decisione definitiva della
Commissione d’Appello Federale del 4 febbraio 2008, nell’organizzazione
dell’evento sportivo in questione e di fare emergere tale volontà anche all’esterno,
ingenerando, appunto, nei terzi la convinzione che l’organizzazione fosse stata
affidata proprio al sig. Regalbuto; ciò in violazione del principio generale di lealtà
e correttezza sportiva contenuto nell’art. 1, comma 1, dello Statuto Federale .
Deve ritenersi, pertanto, che la Commissione d’Appello Federale abbia
correttamente accertato la sussistenza della responsabilità contestata alla parte
istante con la decisione della Commissione Giudicante Nazionale n. 1/11.
L’impianto della motivazione della decisione della Commissione Federale
appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali
indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico.
La motivazione è congrua, sufficientemente condivisibile, salvo le precisazioni
che saranno svolte al punto successivo a proposito dell’entità della sanzione
erogata dalla Commissione Federale d’Appello.
3. La parte istante contesta, in particolare, la correttezza della predetta
decisione con riferimento alla mancata notifica del telegramma e della successiva
raccomandata alla stessa, con le quali si portava a conoscenza della Sig.ra
Cristaudo il provvedimento di sospensione cautelare (dal 24 marzo al 21 maggio
2011), emesso dalla Commissione Giudicante Nazionale con la decisione n. 1/11
del 24 marzo 2011, per effetto dell’errato inserimento dei suoi dati anagrafici: il
cognome, “Crispaudo” invece di “Cristaudo” e l’indirizzo “Via Sciare Sporo 22
Catania” invece di “Via Sciare Spoto 22 ACI Sant’Antonio (CT)”.
In particolare, la parte istante insiste, quindi, sulla sua buona fede, avendo
appreso solo successivamente, nel maggio 2011, del provvedimento di
sospensione.
Le censure sono parzialmente fondate.
Come si è già detto la parte istante ha chiesto che “la sanzione irrogata sia
sostituita con una più mite e congrua” .
Il punto nodale della questione può essere, quindi, individuato nella
circostanza che, dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio
arbitrale, risulta effettivamente che la notifica del provvedimento di sospensione
non è stata correttamente effettuata nei confronti dell’istante, sia per l’erronea
individuazione del suo cognome, sia per l’erronea individuazione dell’indirizzo,
con riguardo al luogo della notificazione.
Inoltre, la buona fede dell’istante risulta dalla dichiarazione in data 13 giugno
2011 diretta al Presidente del CUS Catania, con la quale, preso atto della
decisione della CGN, espressamente chiedeva “…la sospensione della propria
carica di Membro del Consiglio direttivo sino a quando tale decisione non sarà
definitiva. E’ intento della sottoscritta provvedere all’impugnazione del
provvedimento presso gli organi competenti.
Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che
l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla
graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla
non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve
essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti
contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Benigni, Ascoli calcio
1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c.
FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5
novembre 2010).
Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è
proporzionata all’entità dell’inadempimento realizzato dalla parte istante che,
nella fattispecie, è mitigato dall’oggettiva non immediata conoscenza, per colpa
alla stessa non imputabile, del provvedimento di sospensione emesso a suo
carico.
In sostanza, la violazione della parte istante resta grave, ma alla luce delle
superiori considerazioni, non così grave da giustificare anche, in aggiunta
all’inibizione nella misura massima prevista dall’art. 8, punto 5. citato, la
sanzione del divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di dieci
anni.
Il Collegio, pertanto, ritiene, in base alle previsioni contenute nell’art. 8 del
citato Regolamento di Giustizia, contenuto nel Capo Terzo, che contempla le
sanzioni disciplinari e che prevede, appunto, che “le sanzioni sono graduate a
seconda della gravità dell’infrazione”, di confermare la sola sanzione
dell’inibizione temporanea a ricoprire incarichi sociali e federali per un periodo di
tre anni, che costituisce, comunque, come si è detto, la sanzione massima
prevista dalla citata norma regolamentare, dedotto il periodo di sospensione di 60
giorni già scontato (dal 24 marzo al 21 maggio 2011) .
4. Attesa la parziale soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale
ritiene di porre a carico della Sig.ra Clara Cristaudo per due terzi e della
Federazione Italiana di Atletica Leggera per il restante terzo le spese del
procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00
(settecentocinquanta/00); e di porre a carico della Sig.ra Clara Cristaudo per due
terzi e della Federazione Italiana di Atletica Leggera per il restante terzo, con il
vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida
complessivamente in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e al rimborso delle
spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel
contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione,
così decide:
a) accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dalla Sig.ra Clara
Cristaudo nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e, per
l’effetto, riduce la sanzione, irrogata dalla Commissione Federale d’Appello
con la decisione impugnata indicata in motivazione, a tre anni di inibizione
temporanea a ricoprire incarichi sociali o federali, dedotto il periodo di 60
giorni già scontato;
b) pone a carico della Sig.ra Clara Cristaudo per due terzi e della Federazione
Italiana di Atletica Leggera per il restante terzo il pagamento delle spese per
assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;
c) pone a carico della Sig.ra Clara Cristaudo per due terzi e della Federazione
Italiana di Atletica Leggera per il restante terzo, con il vincolo di solidarietà,
il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in
motivazione;
d) pone a carico della Sig.ra Clara Cristaudo per due terzi e della Federazione
Italiana di Atletica Leggera per il restante terzo il pagamento dei diritti
amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2012, in conferenza personale degli
Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito
indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Sebastiano Vittorio La Greca
F.to Bartolomeo Manna