F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ FONDI CALCIO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ FONDI CALCIO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)
La società Fondi Calcio S.r.l. con ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, fatto pervenire alla Corte di Giustizia Federale nei termini stabiliti dal C.G.S., chiede che venga esaminato il predetto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Palumbo Luigi, seguito gara Vigor Lamezia/Fondi del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV 31.1.2012), con procedura d’urgenza. La Corte rileva l’inammissibilità della procedura richiesta ai sensi dell’art. 35 C.G.S. in quanto non applicabile in relazione alla sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Fondi Calcio s.r.l. di Fondi (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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