F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 2) RICORSO DELLA F.C.D. FRONTI AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3; – DELL’AMMENDA DI € 350,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA FRONTI/SANT’ANNA DEL 29.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 dell’11.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 2) RICORSO DELLA F.C.D. FRONTI AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3; - DELL’AMMENDA DI € 350,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA FRONTI/SANT’ANNA DEL 29.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 dell’11.1.2012) Con atto, spedito in data 19.1.2012, la società F.C.D. Fronti ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria (pubblicata sul Com. Uff. n. 84 dell’11.1.2012 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato respinto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria. Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la ricorrente si è rivolta a questa Corte quando avevano già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla F.C.D. Fronti di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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