F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 5) RICORSO DELLA F.C. CALCIO ACRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURIZIO PERRELLI SEGUITO GARA ACRI/LICATA DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012
5) RICORSO DELLA F.C. CALCIO ACRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURIZIO PERRELLI SEGUITO GARA ACRI/LICATA DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)
La F.C. Calcio Acri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 25.1.2012 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Licata, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Perrelli Maurizio “per avere, in azione di gioco, colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario facendolo cadere a terra”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Perrelli risulta eccessivamente afflittiva in quanto non si sarebbe trattato di un’azione violenta ma semplicemente di una condotta antisportiva svoltasi nell’ambito di un contrasto di gioco e di un’azione di protezione della palla. La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento del predetto calciatore si configura come condotta violenta sulla base delle puntuali risultanze del rapporto del Direttore di gara. Va pertanto confermata la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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