F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 8) RICORSO DELL’A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSARI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CARPENEDOLO/MONTECCHIO MAGGIORE DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 dell’1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 8) RICORSO DELL’A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSARI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CARPENEDOLO/MONTECCHIO MAGGIORE DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 dell’1.2.2012) Con la decisione in epigrafe indicata 'il predetto calciatore è stato sanzionato a seguito della sua espulsione ''per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con una gomitata allo stomaco"; per avere inoltre a seguito della sua espulsione rivolto espressioni minacciose ed offensive all'indirizzo dell’arbitro e per avere infine, al termine della partita, tentato di "entrare sul terreno di gioco per aggredire il Direttore di gara", sicchè "solamente l'intervento dei dirigenti e calciatori presenti impediva conseguenze ulteriori". Il provvedimento disciplinare appare pienamente conforme alle risultanze del rapporto arbitrale. La società ricorrente ha chiesto una sensibile riduzione della sanzione disciplinare in oggetto, deducendo che il comportamento falloso non sarebbe avvenuto a giuoco fermo, ma nel corso di una fase di svolgimento dello stesso; che, inoltre, la condotta censurata non sarebbe stata rivolta contro l'Arbitro, bensì esclusivamente nei confronti dell' avversario. La doglianza non ha pregio, in quanto contrasta insanabilmente con quanto riferito nel citato rapporto, che, a norma dell'art. 35, primo comma, C.G.S., fa ''piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svlgimento di gare". La sanzione applicata si rivela, pertanto, indubbiamente fondata e senz'altro pienamente congrua nella sua entità, tenendo conto oltre tutto della circostanza che il Rosari era investito nella gara in discorso della qualità di capitano per la sua squadra e che con la propria condotta aveva anche al tempo stesso gravemente mancato ai doveri inerenti alla sua carica. Il ricorso si presenta, pertanto, del tutto infondato e come tale da rigettare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpenedolo (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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