F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 1. RICORSO DEL PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIAMMARIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/MANTOVA DEL 31.3.2012 – CAMPIONATO D. BERRETTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 108/345 del 4.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012
1. RICORSO DEL PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIAMMARIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/MANTOVA DEL 31.3.2012 – CAMPIONATO D. BERRETTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 108/345 del 4.4.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 108/345 del 4.4.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 30.4.2012 al signor Specchia Giammario. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Portogruaro Summaga/Mantova disputato il 31.3.2012, il signor Specchia protestava nei confronti della terna arbitrale; allonatanato, continuava a protestare con atteggiamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, dall’esterno del recinto di gioco. Avverso tale provvedimento la società Portogruaro Summaga ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.4.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Venezia), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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