F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 2. RICORSO DELL’U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOCCO DAVIDE SEGUITO GARA BARLETTA/ SIRACUSA DEL 4.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 5.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012
2. RICORSO DELL’U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOCCO DAVIDE SEGUITO GARA BARLETTA/ SIRACUSA DEL 4.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 181/DIV del 5.4.2012)
L’U.S. Siracusa S.r.l. ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Davide Baiocco del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la decisione di cui in epigrafe, a seguito dei fatti avvenuti nella gara Barletta/Siracusa, disputata il 4.4.2012, valevole per il Campionato Lega Pro di Prima Divisione 2011/2012 Girone B. Deduce a fondamento del ricorso la eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata, di cui chiede la riduzione, in considerazione del fatto che il comportamento dell’incolpato è stato meramente irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitrale. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La condotta del Baiocco, alla luce del referto dell’assistente di gara, peraltro non contestato, presenta un duplice aspetto di violazione disciplinare, non solo nei confronti dell’assistente, al quale ha rivolto, dopo un prima frase ingiuriosa, una ulteriore espressione con fare minaccioso: ”tu falla finita, non mi devi rompere il c…”. E sempre nello stesso contesto ha poi minacciato un avversario dicendogli ”tu stai zitto o ti taglio la testa”. Tale espressione ancorchè metaforica non è certamente priva di un preciso intento intimidatorio, che assume, come tale, rilevanza disciplinare. La sanzione appare quindi del tutto giusta e congrua rispetto alla violazione disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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