F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 4. RICORSO DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 6716/807 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 4. RICORSO DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6716/807 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012) Con ricorso preannunciato e tempestivamente formalizzato nei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 82/A/2010, la U.S. Foggia S.p.A. di Foggia ha proposto gravame avverso la decisione in epigrafe della Commissione Disciplinare Nazionale, così come riportata nel Com. Uff. n. 83/CDN del 13 aprile scorso, lamentando l’eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata e chiedendone, in riforma, la riduzione da due ad un punto di penalizzazione in classifica. A sostegno della sua domanda adduce che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. b) C.G.S. la società, in ragione del mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, relativi agli emolumenti dovuti per il secondo trimestre e per quello precedente, avrebbe dovuto essere destinataria della sanzione della penalizzazione di un solo punto in classifica. La Commissione Disciplinare Nazionale, invece, cadendo in errore interpretativo e ponendo in essere una disparità di trattamento con altro caso analogo, avrebbe comminato l’impugnata sanzione. Dalla documentazione depositata risulta che la Procura Federale, con nota del 27.3.2012, su segnalazione della Co.Vi.So.C. del 14.3.2012, ha deferito alla C.D.N. i signori Sergio Leoni, Gennaro Casillo, Giuseppe Affatato e la società U.S. Foggia S.p.A., per aver violato il primo, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, il secondo ed il terzo quali procuratori speciali e legali rappresentanti del medesimo soggetto giuridico, l’art. 85, lett. C) paragrafo V) N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S., per “non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché del pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale”nonché la società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S.. L’addebito contestato si riferisce mancata documentazione, entro il 14.2.2012, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, connessi agli emolumenti liquidati ai tesserati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché delle rate afferenti i contributi Enpals, scadute il 30.9.2011, con conseguente plurima violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. V) N.O.I.F., ascrivibile sia ai legali rappresentanti pro-tempore della società che alla medesima, a titolo di responsabilità diretta. La C.D.N., nella riunione del 12.4.2012 ha disposto, su istanza degli interessati, assentita dalla Procura Federale, l’applicazione dell’inibizione per mesi due nei confronti dei signori Leoni, Casillo e Affatato nonché la penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nei confronti della società U.S. Foggia S.r.l.. Dopo l’istruzione, è stata fissata l’odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l’avv. Eduardo Chiacchio e l’avv. Michele Cozzone per la reclamante e il dott. Giuseppe Chinè in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l’accoglimento del ricorso i primi e per il suo rigetto il secondo. La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi, ritiene che il ricorso proposto dalla U.S. Foggia S.p.A. di Foggia non possa essere accolto per le motivazioni che seguono. La reclamante pone, quale tesi, che la C.D.N. non avrebbe applicato la pena edittale di un punto di penalizzazione per la violazione prevista dall’art. 10, comma 3 lett. b) C.G.S. e riferita al “a) mancato pagamento nei termini fissati…delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti….b) per il secondo trimestre (1° ottobre – 31 dicembre) e per quello precedente,ove non assolto prima….” Ad avviso di questa Corte, però, l’assunto difensivo è errato poiché si fonda, in primo luogo, su un equivoco di fatto e, poi, su un’operazione ermeneutica non condivisibile. L’art. 10 C.G.S. disciplina la materia dei doveri, tra l’altro, delle società in ordine sia al pagamento degli emolumenti e delle connesse imposte e contributi previdenziali. Prevede, espressamente, che il pagamento, nei termini fissati, degli emolumenti dovuti ai tesserati comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 punto in classifica. La stessa sanzione è prevista per il mancato pagamento delle imposte e dei contributi Enpals. Ora, dalla nota CO.VI.SOC e dal conseguente deferimento della Procura Federale si può rilevare che le contestazioni rivolte alla società reclamante sono due: la prima connessa al mancato pagamento delle ritenute e dei contributi Enpals e la seconda relativa al mancato pagamento, nei termini previsti, della rata Enpals scaduta il 30 settembre 2011. La società, invece, ritiene trattarsi di un’unica violazione traendone convincimento dalla lettera dell’art. 10, comma 3,lett. b), ove si fa riferimento sia al mancato pagamento di quanto dovuto per il trimestre di riferimento “e per quello precedente”, deducendone una sorta di “continuazione” del comportamento lesivo. Ma la previsione dell’art. 10 comma 3,lett. b) C.G.S., com’è noto, deve essere letta in coordinazione con quanto indicato dall’art. 85 N.O.I.F. e ne emerge che nei termini ivi indicati debbono essere pagati, per quello che qui interessa, tutti i contributi e le imposte dovute per ogni trimestre e che il mancato pagamento – ove perpetuato nei trimestri successivi - integra una nuova ed originale fattispecie di violazione che merita autonoma sanzione, così come indicato dalla Sezioni Unite di questa Corte nel Com. Uff. 289/CGF – 2010/2011, richiamato nella decisione del 12 aprile 2012 in Com. Uff. 228/CGF – 2011/2012). Infatti, compreso che la ratio della norma è la tutela della regolarità, non solo tecnica ma anche gestionale, dei campionati sportivi, non può ritenersi che l’inottemperanza ai doveri di una corretta e puntuale regolarità della conduzione societaria, nelle sue multiformi fattispecie (pagamento di emolumenti, ritenute Irpef, contributi Enpals ecc..) possa essere sanzionata in modo grossolanamente cumulativo, facendo perdere specificità lesiva ad ogni violazione. Come ribadito dalle Sezioni Unite nella decisione da ultimo richiamata – e che questa Corte condivide – “poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo”. E ciò appare pienamente attinente alle esigenze di tutela poiché impone alla società inadempiente, pena più gravi sanzioni, di correggere con tempestività l’irregolarità gestionale. Diversamente opinando si lascerebbe alla completa discrezionalità di ogni società la decisione sul momento in cui ottemperare al proprio inadempimento, visto che, una volta concretizzata la violazione, nessun altra aggiuntiva sanzione sarebbe irrogabile. La qual cosa è, con ogni evidenza, irrazionale e giuridicamente aberrante. Nel caso in esame, alla mancata documentazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, va unita l’altra violazione contestata, ovvero il mancato pagamento delle rate scadute il 31.12.2011 del debito Enpals. Si tratta, pertanto, di due distinte violazioni e, come tali, meritevoli di distinta sanzione, applicata, peraltro, nella misura del minimo edittale per ognuna di esse. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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