F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 5. RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 300,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; – DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 A CARICO DI LUIGINA CAPPIELLO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLIARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. – NOTA N. 6834/817PF10-11/SP/BLP DEL 29.3.2012 – (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 83/CDN DEL 13.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 5. RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 300,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; - DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 A CARICO DI LUIGINA CAPPIELLO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLIARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. – NOTA N. 6834/817PF10-11/SP/BLP DEL 29.3.2012 - (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 83/CDN DEL 13.4.2012) La Società A.C. Montichiari S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Di seguito, in sintesi, i fatti. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) riscontrava che: - la società A.C. Montichiari non aveva documentato agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonchè delle rate ENPALS scadute al 30 settembre 2011 in violazione di quanto disposto dall’art. 85, lettera C), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S.; - la stessa società aveva provveduto al pagamento in contanti di quota parte degli emolumenti dovuti al tesserato Leonardo Muchetti per il mese di luglio 2011, in violazione di quanto disposto dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV, N.O.I.F.. Conseguentemente, la Co.Vi.So.C. trasmetteva gli atti alla Procura Federale che deferiva gli odierni ricorrenti alla Commissione disciplinare nazionale la quale, a sua volta, infliggeva agli stessi le sanzioni indicate in epigrafe. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 febbraio 2012, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva la violazione del principio del ne bis in idem giacché la stessa società, per gli stessi accadimenti e nella stessa stagione sportiva, era stata già sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica. Veniva evidenziato, inoltre, che gli inadempimenti si riferiscono tutti alla stagione sportiva precedente mentre, stando all’interpretazione letterale della norma, le società possono essere sanzionate soltanto per gli inadempimenti relativi alla stagione sportiva in corso. Subordinatamente, si richiamava l’orientamento della giurisprudenza alla luce del quale assume rilievo il riconoscimento dell’errore scusabile in caso di contrasti relativi all’applicazione della legge. Si chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via gradata, la riduzione della sanzione nella misura di giustizia. All’odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Chinè, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l’Avv. Stefano Vitale per delega dell’Avv. Mattia Grassani, difensore della società A.C. Montichiari S.p.A., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti, La Corte visto il combinato disposto dell’articolo 85, lett. c), paragrafi IV e V N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S..; - visto l’art. 4, comma 1, C.G.S.; - preso atto dell’interpretazione di tali disposizioni resa dalle SS.UU. della C.G.F. con decisione n. 228/CGF in data 20 aprile 2012, le cui considerazioni e conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili; - visti tutti gli atti di causa, dai quali discende una fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto di esame da parte delle citate SS.UU.; - respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società A.C. Montichiari S.p.A.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall’A.C. Montichiari S.p.A. di Montichiari (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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