F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 7. RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 6722/808 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6721/809 PF 11- 12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 7. RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6722/808 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6721/809 PF 11- 12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012) La società reclamante impugna la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, indicata in epigrafe, articolando un unico, complesso, motivo di censura. In particolare, la società reclamante afferma l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice, ritenendo più appropriata una penalizzazione di due punti (in luogo dei tre statuiti in primo grado).” Al riguardo, la società deduce che l’art. 10, comma 3, lett. b) C.G.S. sanziona, “nella misura di almeno un punto di penalizzazione”, la condotta consistente nel mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, dovuti per il trimestre di riferimento “e per quello precedente”. La società aggiunge che, in ogni caso, la decisione impugnata sarebbe in contraddizione con altra pronuncia adottata nella stessa seduta del 12.4.2012, la quale, per analoghi fatti, ha comminato la sanzione di soli tre punti di penalizzazione. La censura è infondata. Il collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento interpretativo espresso dalle sezioni unite, con decisione del 12.4.2012. Secondo tale indirizzo, ciascun inadempimento, maturato alla fine del trimestre considerato, dà luogo all’illecito sanzionabile con almeno un punto di penalizzazione e i successivi inadempimenti ulteriori, protrattisi nei trimestri successivi, sono, a loro volta, autonomamente sanzionabili, senza che sia configurabile un’ipotesi di necessaria continuazione delle condotte illecite, che legittimerebbe un trattamento sanzionatorio attenuato, rispetto al cumulo materiale delle sanzioni. Pertanto, è corretta la decisione impugnata, la quale, alla data del 14.2.2012, ha riscontrato la sussistenza di due inadempimenti relativi al secondo trimestre, nonché la persistenza di un inadempimento relativo al primo trimestre. In relazione ai tre inadempimenti accertati, quindi, la sanzione di tre punti di penalizzazione, attestata sul minimo edittale, risulta pienamente congrua. Né rileva la circostanza che altra pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, adottata lo stesso 12.4.2012, abbia applicato, ad altra società, la sanzione di soli 3 punti di penalizzazione per gli inadempimenti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2011. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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