COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICHE FINO AL 30.11.2012 AI CALCIATORI BALDASSARRE BRUNO, D’AMICO UGO, GIOVARRUSCIO ANDREA E NATALIA LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CIVITELLA ROVETO/ S. GIUSEPPE DI CARUSCINO, DISPUTATA IL 25/04/12 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°43 del 3.5.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICHE FINO AL 30.11.2012 AI CALCIATORI BALDASSARRE BRUNO, D’AMICO UGO, GIOVARRUSCIO ANDREA E NATALIA LUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL CIVITELLA ROVETO/ S. GIUSEPPE DI CARUSCINO, DISPUTATA IL 25/04/12 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°43 del 3.5.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la Società Real Civitella Roveto ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con la seguente motivazione: “perché quando ancora mancavano sette minuti al termine della gara, i calciatori BALDASSARRE Bruno - D’AMICO Ugo - GIOVARRUSCIO Andrea - NATALIA Luca (Real Civitella Roveto), già precedentemente espulsi, rientravano sul terreno di gioco e prima tentavano di strappare il taccuino dalle mani dell'arbitro e poi si rifiutavano di uscire dal campo nonostante gli inviti rivoltigli dal direttore di gara e dai dirigenti, impedendo così la ripresa del gioco e costringendo l'arbitro a sospendere definitivamente la gara”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni adottate, in quanto sproporzionate rispetto ai comportamenti tenuti dai singoli calciatori. L’Arbitro della gara, in sede di supplemento, nel confermare gli originari riferimenti, ha precisato che il solo Natalia Luca ha cercato ripetutamente e con la forza di sfilargli il taccuino dalle mani mentre gli altri si erano limitati a rivolgergli ingiurie e minacce dopo essere rientrati sul terreno di gioco ed averlo accerchiato. Ha infine aggiunto che, fin dalla stesura del primo rapporto, aveva evidenziato che il calciatori del Civitella Roveto Di Fabio Wiliam era entrato in campo ed aveva cercato di strappargli con forza e ripetutamente il taccuino non riuscendovi grazie alla sua resistenza, mentre il calciatore Oddi Italo aveva rivolto minacce ed ingiurie dopo averlo accerchiato. Osserva la Commissione che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sola sanzione inflitta al calciatore Natalia Luca debba essere confermata in quanto congrua ed adeguata al comportamento dallo stesso tenuto; vanno, invece, ridotte le sanzioni inflitte agli altri calciatori in quanto responsabili di fatti di minore gravità e ciò anche al fine di graduare le stesse sanzioni. Debbono, infine, essere rimessi gli atti al giudice di primo grado per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei calciatori Di Fabio William e Oddi Italo in quanto precedentemente non sanzionati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Baldassarre Bruno - D’amico Ugo - Giovarruscio Andrea fino al 31.07.2012, confermando nel resto l’impugnato provvedimento (squalifica fino al 30/11/2012 al calciatore Natalia Luca). Dispone, trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza nei confronti dei calciatori Di Fabio William e Oddi Italo. Dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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