COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELL’A.S.D. PALMOLI NEW TEAM AVVERSO LA SQUALIFICA PER MESI DUE DEL CALCIATORE SANTILLI CARMINE CRISTIAN INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALMOLI NEW TEAM / INCORONATA VASTO, DISPUTATA IL 25/3/12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°32 del 29.3.12 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELL’A.S.D. PALMOLI NEW TEAM AVVERSO LA SQUALIFICA PER MESI DUE DEL CALCIATORE SANTILLI CARMINE CRISTIAN INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALMOLI NEW TEAM / INCORONATA VASTO, DISPUTATA IL 25/3/12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°32 del 29.3.12 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Palmoli New Team ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per aver il predetto Santilli Carmine Cristian rivolto dagli spalti ripetuti e continui epiteti nei confronti dell’arbitro per tutta la durata della gara. La società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione, sul presupposto che il Santilli quel giorno non era presente sugli spalti e che nel referto di gara non vi è alcuna comunicazione in merito all’illecito disciplinare. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Infatti, con supplemento di rapporto il direttore di gara ha confermato di aver riconosciuto sugli spalti il Santilli, dallo stesso già arbitrato in precedenza, circostanza, questa, già descritta compiutamente nel referto di gara. Da quanto sopra, consegue che la decisione impugnata deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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