COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOLI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BIVIO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. DI SEGUITO RIPORTATE, IN RELAZIONE ALLA GARA BIVIO CALCIO / VICOLI, DISPUTATA IL 21/4/12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B (C.U. N°41 del 26.4.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOLI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BIVIO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. DI SEGUITO RIPORTATE, IN RELAZIONE ALLA GARA BIVIO CALCIO / VICOLI, DISPUTATA IL 21/4/12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B (C.U. N°41 del 26.4.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, le Società Vicoli e Bivio Calcio hanno impugnato i provvedimenti adottati dal G.S. che di seguito integralmente si trascrivono: Rilevato dal rapporto arbitrale e relativo supplemento che: al 24° del 2° tempo dopo un fallo di gioco il giocatore n. 9 del VICOLI D'OTTAVIO Manuel reagiva ad un fallo subito sferrando un pugno in volto del giocatore n. 2 del BIVIO CALCIO ESPOSITO Stefano, il quale a sua volta reagiva colpendolo con un calcio alla gamba; ne scaturiva, quindi, una violenta rissa tra i giocatori delle due squadre,escluse le panchine; in particolare si distinguevano: il nr. 15 del VICOLI, IANNETTI Simone e il nr .8 del BIVIO CALCIO, CHIAVAROLI Marco i quali si colpivano reciprocamente per mezzo di calci e pugni; la stessa condotta era tenuta dal nr. 13 del BIVIO CALCIO, XHELALI Armando nei confronti del giocatore nr 6 del VICOLI, COLAROSSI Francesco, che a sua volta ricambiava con sputi; partecipavano altresì, attivamente,alle colluttazioni il nr.10 del VICOLI, GRANCHELLI Mauro, nonché giocatori già sopra citati: la rissa si protraeva per diversi minuti, fino il CHIAVAROLI, nell'atto di fuggire da alcuni componenti della squadra avversaria che lo rincorrevano, (tra i quali i predetti nnrr. 6,10,13 del VICOLI), cadeva a terra per essere poi colpito violentemente con un calcio al ventre sferrato dal nr. 5 del VICOLI, ROSINI Mario; a questo punto, quindi, il direttore di gara, accertata l’impossibilità oggettiva di proseguire la gara, emetteva il triplice fischio; accorreva, infine, una pattuglia dei Carabinieri, grazie alla quale veniva riportata la calma: SI DELIBERA di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 3-0; 2) di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di EURO 1.000,00 ai sensi dell'art. 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati; 3) di infliggere ai sottoindicati calciatori la squalifica affianco di ognuno indicata: -D'OTTAVIO Manuel, nr. 9 del VICOLI, fino al 30.06.2012; -ESPOSITO Stefano, nr. 2 del BIVIO CALCIO, fino al 30.06.2012; -COLAROSSI Francesco, nr. 6 del VICOLI, fino al 30.06.2012; -IANNETTI Simone, nr. 13 del VICOLI, fino al 30.11.2012; -XHELALI Armando, nr. 13 del BIVIO CALCIO, fino al 31.10.2012; -GRANCHELLI Mauro, nr. 10 del VICOLI, fino al 31.10.2012; -CHIAVAROLI Marco, nr. 8 del BIVIO CALCIO, fino al 31.12.2012; -ROSINI Mario, nr. 5 del VICOLI, fino al 31.12.2012. Ha dedotto la società Vicoli che gli incidenti avvenuti si sarebbero conclusi entro pochi minuti grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre, indipendentemente dall’arrivo della Forza Pubblica e, quindi, che sarebbe stata frettolosa la decisione di sospendere la gara. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento della squalifica inflitta al Granchelli e di quella inflitta al calciatore D’Ottavio, nonché per la ripetizione della gara a partire dal 24° del secondo tempo e l’annullamento dell’ammenda. La società Bivio Calcio ha, invece, dedotto l’insussistenza dei fatti che hanno comportato le sanzioni adottate dal G.S., evidenziando che le responsabilità dei propri calciatori dovevano essere considerate ben più marginali rispetto a quelle avversarie e che la decisione del direttore di gara di sospenderla era da ricondurre al comportamento dei calciatori avversari e non dei propri. La stessa società concordava, invece, nel ritenere decisivo il fattivo comportamento dei dirigenti delle due squadre. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato la infondatezza delle motivazioni addotte dalle società quanto ad una spontanea cessazione dei comportamenti censurati, anche in considerazione del fatto che la decisione di sospendere la gara era stata decretata solo al 30° minuto, dopo che vi erano stati ripetuti episodi di condotta violenta, mettendo in condizione lo stesso direttore di gara di non poter adottare singoli provvedimenti disciplinari. Quanto alle circostanze che hanno comportato le sanzioni adottate dal G.S., lo stesso direttore di gara ha ritenuto di confermare gli originari riferimenti. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello della Società Bivio Calcio, limitatamente alla sanzione della perdita della gara, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato corredato della prova dell’avvenuta spedizione alla controparte della raccomandata prevista dalla normativa di specie. Quanto all’appello proposto dalla Società Vicoli, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Granchelli Mauro possa essere ridotta fino al 31.7.2012, non apparendo particolarmente grave il comportamento sanzionato, mentre le altre sanzioni devono essere ritenute congrue ed adeguate alle responsabilità addebitate. Quanto, invece, all’appello proposto dal Bivio calcio, ritiene la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Xhelali Armando possa essere ridotta fino al 31.7.2012 e quella inflitta al calciatore Chiavaroli Marco, fino al 30.9.2012, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti, in quanto congrui ed adeguati alle responsabilità addebitate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello proposto dalla Società Bivio Calcio, limitatamente alla sanzione della perdita della gara, in quanto inammissibile; delibera, inoltre, di ridurre la sanzione squalifica al calciatore Granchelli Mauro della Società Vicoli fino al 31.7.2012, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti; delibera, infine di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori della Società Bivio Calcio Xhelali Armando fino al 31.7.2012 e Chiavaroli Marco fino al 30.9.2012, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone accreditarsi le tasse di appello, ove addebitate.
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