COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.141 della Società A.S. ROCCELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 (attività giovanile) del 26.4.2012 (squalifica del calciatore SCALI Andrea fino al 30/6/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.141 della Società A.S. ROCCELLA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.44 (attività giovanile) del 26.4.2012 (squalifica del calciatore SCALI Andrea fino al 30/6/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;
ritenuto che la società non contesta l'accaduto, ammettendo le responsabilità del proprio tesserato e stigmatizzandone la condotta,
tanto da aver applicato nei suoi confronti una sanzione disciplinare sulla base di un codice etico adottato per i propri tesserati;
che con la richiesta di riduzione della sanzione intende far verificare se la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata
alla natura, all'entità dei fatti ascritti a carico del calciatore;
risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Scali Andrea ha proferito offese e minacce e ha colpito l'arbitro con un
violento pugno dietro l'orecchio provocando forte dolore e forte mal di testa;
considerato che il giudice di primo grado ha tenuto conto del comportamento fattivo dei dirigenti ed degli altri tesserati, nella
modulazione della sanzione;
che pertanto, pur apprezzando le argomentazioni esposte e la meritoria opera della dirigenza della Società Roccella, non è
possibile ridurre la sanzione che appare congrua rispetto all'entità e alla gravità del fatto;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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