COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.142 della Società A.S.D. AIETA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 3.5.2012 (squalifica dell’allenatore DE FRANCO Pasquale fino al 28/2/2013; squalifica del calciatore OLIVA Raffaele fino al 30/5/2013; ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.142 della Società A.S.D. AIETA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 3.5.2012 (squalifica dell’allenatore DE FRANCO Pasquale fino al 28/2/2013; squalifica del calciatore OLIVA Raffaele fino al 30/5/2013; ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti; RILEVA la società reclamante contesta le sanzioni comminate ai calciatori Oliva Raffaele e De Franco Pasquale perché sproporzionate in relazione ai fatti. In particolare, il calciatore Oliva avrebbe protestato energicamente, senza alcun comportamento aggressivo nei confronti del direttore di gara, né degli avversari, inoltre l'episodio del cartellino fatto cadere dalle mani dell'arbitro sarebbe stato un gesto involontario, dovuto ad una spinta da dietro in un momento di proteste concitate. Anche l'allenatore/calciatore De Franco Pasquale avrebbe protestato energicamente, senza assumere atteggiamenti minacciosi e/o offensivi, né avrebbe tentato di colpire l'arbitro, anzi è stato uno dei primi ad adoperarsi nel difendere il direttore di gara e per placare gli animi, ricevendo i complimenti dei Carabinieri e si sarebbe scusato con l'arbitro a fine gara. Argomenta la società che il gesto violento del calciatore Rocco, la cui sanzione non è stata impugnata, potrebbe avere condizionato il giudizio dell'arbitro nei confronti dei calciatori De Franco e Oliva. Il direttore di gara, però, ha confermato il referto e, poiché non sussistono validi elementi per confutare la ricostruzione del direttore di gara, i fatti devono ritenersi accertati come dal giudice di primo grado. Per quanto riguarda le sanzioni, può ridursi la squalifica del calciatore Oliva fino al 28 settembre 2012, dovendosi qualificare il gesto dello strappo del fischietto e del cartellino dalle mani dell'arbitro come atto di protesta di modesta violenza. Può, altresì, ridursi la squalifica dell'allenatore De Franco, responsabile di comportamento offensivo e minaccioso, nonché di un gesto di protesta violenta, con tentativo di aggressione, fino al 28 novembre 2012. Rigetta il reclamo nel resto. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore OLIVA Raffaele fino al 28 SETTEMBRE 2012; riduce la squalifica all'allenatore DE FRANCO Pasquale fino al 28 NOVEMBRE 2012; rigetta per il resto. Dispone accreditarsi la tassa versata sul conto della società.
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