COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.143 della Società POL. REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.39 (S.G.S.) del 3.5.2012 (punizione sportiva della gara Vallecupo – Pol.Real Cosenza del 11/3/2012 Torneo Pulcini “Sei bravo a……….Scuola di Calcio”).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.143 della Società POL. REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.39 (S.G.S.) del 3.5.2012 (punizione sportiva della gara Vallecupo – Pol.Real Cosenza del 11/3/2012 Torneo Pulcini “Sei bravo a……….Scuola di Calcio”). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; considerato che, per ammissione di entrambe le società, prima delle partite non sono stati effettuati i giochi a tema previsti dal regolamento, e che, tuttavia, le stesse società hanno proseguito nell’attività svolgendo le partite, redigendo il relativo rapporto di gara (in cui, peraltro, risulta che i relativi giuochi a tema sono stati effettuati); che, comunque, indipendentemente dalla responsabilità per la alterazione del referto e dell’impossibilità di svolgere i giochi a tema, le gare non avrebbero dovuto essere disputate ed il referto avrebbe dovuto essere redatto in tal senso; P.Q.M. rigetta il reclamo ribadendo come corretta la decisione del Primo Giudice di trasmettere gli atti alla Procura Federale; dispone incamerarsi la tassa.
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