COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.144 della Società A.S.D. S. ELIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.141 del 3.5.2012 ( ammenda di € 380,00, squalifica del calciatore RICCA Ivan fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore SCOZZAFAVA Nicola fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore CIPPARRONE Filippo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 147 DEL 23/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.144 della Società A.S.D. S. ELIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.141 del 3.5.2012 ( ammenda di € 380,00, squalifica del calciatore RICCA Ivan fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore SCOZZAFAVA Nicola fino al 2/6/2013, squalifica del calciatore CIPPARRONE Filippo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito la reclamante e l'arbitro a chiarimenti; risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, sulla base del rapporto arbitrale e del commissario di campo, sia per quanto riguarda i fatti ascritti ai calciatori che per la tifoseria della società S.Elia; in particolare, il direttore di gara ha identificato nei sostenitori della società reclamante i soggetti che tenevano un comportamento offensivo e aggressivo nei suoi confronti perché erano gli stessi che contestavano le decisioni avverse alla loro società. I giocatori Ricca Ivan e Scozzafava Nicola sferravano ciascuno un calcio alla gamba destra del direttore di gara. il giocatore Cipparrone Filippo rivolgeva al direttore di gara le frasi riportate in referto. Considerato, tuttavia, che le squalifiche inflitte ai calciatori Ricca Ivan e Scozzafava Nicola appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a loro carico, trattandosi di atti di modestia violenza senza conseguenze lesive contro l’arbitro; che, pertanto, le squalifiche ai suddetti atleti possono essere ridotte fino al 24 gennaio 2013; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica ai calciatori RICCA Ivan e SCOZZAFAVA Nicola fino al 24 GENNAIO 2013; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa versata sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it