COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO EVOLI – GARA CENTOLA / EVOLI DEL 11/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RECLAMO EVOLI – GARA CENTOLA / EVOLI DEL 11/3/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 15.3.12, pag. 2103, letto il reclamo
ritualmente proposto e preannunciato, visto il referto arbitrale nonché l’allegato allo stesso ed
acquisiti ulteriori informazioni presso l’Ufficio Tesseramento, rileva i motivi di doglianza sollevati
dalla reclamante, sono infondati e pertanto meritevoli di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro,
nonostante avesse allontanato l’assistente di parte, non avesse poi provveduto alla rituale
sostituzione, incorrendo nel cosiddetto “errore tecnico”; con un secondo punto di doglianza lamenta
altresì l’irregolarità della posizione di alcuni calciatori e dell’assistente di parte, e precisamente i
calciatori: Rispoli Niki nato il 29.05.86, Iannuzzi Vittorio nato il 15.11.85, Esposito Pierantonio nato il
07.05.80, Stroccoli Gianluca nato il 08.07.85, Rizza Michele nato il 27.11.1983, Caputo Roberto
nato il 07.11.91, Del Duca Danilo nato il 13.1.1992, D’Angelo Francesco nato il 27.2.1982, Mautone
Aureliano nato il 28.12.78 ed Esposito Giovanni nato il 18.2.1992, e l’assistente di parte: Marrazzo
Vittorio, tutti appartenenti alla società Centola. Inoltre, esponeva la ricorrente che i fatti violenti che
avrebbero causato la sospensione della gara fossero da attribuirsi alla società Centola perché
scaturiti dalla aggressione ai danni di un proprio tesserato da parte di un calciatore avversario.
Analizzando i vari punti di doglianza si rileva preliminarmente che la gara è stata sospesa per rissa
al 15’ del secondo tempo, allorquando un calciatore della società Evoli richiamava l’attenzione
dell’arbitro per fargli notare che un proprio compagno di squadra era a terra in una zona non a
distanza di gioco; avvicinatosi al calciatore, l’arbitro, nel contempo, notava che gli occupanti di
entrambe le panchine ed i tesserati sul terreno di gioco, originavano, una rissa generale che
coinvolgeva gran parte dei tesserati di entrambe le società. Pertanto il direttore di gara ravvisando
che non sussistessero più le condizioni per poter riprendere la gara, stante anche l’ assenza della
Forza Pubblica, decideva di sospendere definitivamente la gara anche al fine di tutelare la propria
incolumità e quella dei calciatori in campo. Passando poi all’esame del secondo punto di doglianza
effettivamente il solo calciatore Esposito Giovanni, nato il 18.2.1992, risultava tesserato dal
17.9.2011 con società diversa dal Centola, risultando quindi in posizione irregolare; tale motivo di
doglianza, però, viene assorbito dalla decisione relativa alla sospensione della gara per rissa, così
come pure l’eventuale “errore tecnico” che avrebbe commesso il direttore di gara ove mai non
avesse sostituito il dirigente che svolgeva funzioni di assistente dell’arbitro dal 7’ del secondo
tempo, a seguito del suo allontanamento, che avrebbe comportato la ripetizione della gara.
Pertanto, visti i fatti così come accaduti, considerato che la decisone adottata da direttore di gara di
sospensione definitiva della gara per rissa sia da addebitare ad entrambe le società, per tutto
quanto innanzi, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere ad entrambe le società, Centola ed Evoli, la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-3; dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per gli
eventuali provvedimenti a carico della società Centola e del calciatore Esposito Giovanni. In
ordine ai provvedimenti a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.