COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA UOMO NUOVO NAPOLI I SPORTING VITULAZIO DEL 12.02.2012 – 2ª CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA UOMO NUOVO NAPOLI I
SPORTING VITULAZIO DEL 12.02.2012 – 2ª CAT.
La C.D.T., letto il reclamo; ascoltati i due Commissari di Campo a chiarimenti, nell’odierna udienza;
visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dall’istruttoria espletata è
emerso che, prima della gara in esame, il presidente della società reclamante ha reiterato il
comportamento vietatogli con una precedente diffida, da parte del G.S.T., ovvero di fare indossare,
alla propria squadra, magliette rappresentanti un simbolo di chiara propaganda ideologica. In
particolare, il detto tentativo risulta sostanziatosi non solo in conseguenza di una nota richiesta di
utilizzo delle magliette, ma anche in dipendenza dell’intento di usarle con affissione di una
“copertura” del simbolo (uno “scudetto” adesivo), inidoneo alla scopo (poiché suscettibile di venire
via nel corso della gara, a causa degli eventi di giuoco), nonché in dipendenza delle reiterate
proteste frapposte nel frangente, concretizzatesi in frasi irriguardose ed ingiuriose nei confronti della
Federazione (le quali certo non possono qualificarsi come libera manifestazione di pensiero, anche
perché pronunciate al cospetto di Organi Ufficiali). Peraltro, la irrogata sanzione risulta equa ed
adeguata alla verificatasi infrazione disciplinare. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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