COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO – GARA CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO I PRATA P.U. DEL 31.03.2012 – 2ª CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO – GARA CLAUDIO
OLIVA PASSO ECLANO I PRATA P.U. DEL 31.03.2012 – 2ª CAT.
La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma
della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 95, del 5.04.2012, alla
pagina 2340, del C.R. Campania), con la quale erano state inflitte, a carico della società Claudio
Oliva Passo Eclano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la
penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di euro 150,00, relativa alla prima
rinuncia. La motivazione del G.S.T. era imperniata sull’omessa giustificazione e documentazione, da
parte della società innanzi nominata, relativa alla mancata disputa della gara, determinata
dall’occupazione, del terreno di gioco e dello spazio circostante, per uno spettacolo circense. Dagli
atti ufficiali, invero, risulta esclusivamente un’annotazione refertata dal direttore di gara, il quale
precisava che, “al termine del tempo di attesa, constatava la presenza al campo della sola squadra
Prata P.U. e di un dirigente della squadra Claudio Oliva Passo Eclano… che mi consegna l’allegata
documentazione”. Essa si configurava in un’ordinanza del Sindaco del Comune di Grottaminarda,
che, in data 30.03.2012, aveva disposto che lo stadio restasse “chiuso a tutte le attività agonistiche
nella giornata di domenica 1 aprile 2012”. Nel suo ricorso di seconda istanza a questa C.D.T., la
società Claudio Oliva Passo Eclano ha documentato, anche mediante certificazioni a firma del
Sindaco del Comune di Grottaminarda: che, come ufficialmente segnalato dai Carabinieri della
Stazione di Grottaminarda, per il 1° aprile 2012 do vesse prendersi atto della “non agibilità del campo
sportivo ad ospitare manifestazioni sportive, in quanto l’intera area antistante l’impianto sportivo
comunale era occupata dalle attrezzature” di un Circo; che il giorno immediatamente successivo,
con nota prot. n. 3392, il Sindaco aveva disposto, “per motivi di pubblica sicurezza la chiusura del
campo sportivo per il giorno 01/04/2012”; che “il suddetto dispositivo veniva, vista la tarda ora,
notificato dai Vigili Urbani al Presidente dell’ASD Claudio Oliva Passo Eclano… con la precisazione
che il Comune aveva già provveduto all’inoltro al Comitato Regionale – LND – FIGC; infine,
circostanza decisiva, ad avviso di questa C.D.T., “che in data 06.04.2012, su segnalazione dell’ASD
Claudio Oliva, si prendeva atto dell’erronea trasmissione del fax all’AIA e non al Comitato Regionale
– LND – FIGC”. La certificazione, formalizzata, come già specificato in precedenza, dal Sindaco del
Comune di Grottaminarda, ad avviso di questa C.D.T. è ampiamente idonea ad escludere, ad ogni
effetto sportivo, la responsabilità della società ricorrente. Deve, dunque, giudicarsi come giustificata
l’assenza alla gara della società Claudio Oliva Passo Eclano, la quale aveva ragionevolmente
ritenuto che la comunicazione dell’impossibilità di disputa della gara fosse stata formalizzata e
notificata, al competente C.R. Campania, a cura del Comune di Grottaminarda, che aveva emesso
la relativa ordinanza a firma del Sindaco. Deve, di conseguenza, revocarsi la delibera del Giudice di
prime cure, relativa alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico
della società Claudio Oliva Passo Eclano, in una con le sanzioni accessorie, anch’esse a suo carico,
del punto di penalizzazione per rinuncia e dell’ammenda di euro 150,00, quale prima rinuncia.
Dispone, infine, la trasmissione del fascicolo ai competenti uffici del C.R. Campania, per la
rifissazione della gara. P.O.M.
DELIBERA
in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Claudio
Oliva Passo Eclano, annullando le decisioni del G.S.T. a carico della nominata società, in
ordine alla gara in epigrafe (punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-
3; un punto di penalizzazione in classifica; l’ammenda di euro 150,00 per rinuncia); dispone
trasmettersi il fascicolo al C.R. Campania, per la rifissazione della gara; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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