COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5 – GARA ATL. PAGANI C5 I LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5 DEL 12.11.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5 – GARA ATL. PAGANI
C5 I LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5 DEL 12.11.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la
società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società
reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul
C.U. del C.R. Campania, n. 104 del 27.04.2012, alla pagina 2510), con la quale era stato rigettato,
alla società medesima, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare, agli effetti
disciplinari, del calcettista Bovino Cosimo. Tanto premesso, questa C.D.T. accoglie il ricorso
presentato dalla società Lavoro.Doc Battipaglia C5, in quanto il Giudice Sportivo Territoriale,
sicuramente per mero errore, aveva rigettato il reclamo proposto, ma soltanto per aver accertato la
posizione regolare agli effetti del tesseramento e non agli effetti disciplinari, come, viceversa,
richiesto dalla nominata società reclamante. Quanto, dunque, alla posizione del nominato calcettista
agli effetti disciplinari, si rileva che, come dal C.U. n. 44 del 10.11.2011, alla pag. 858, a carico del
calcettista Bovino Cosimo era stata pubblicata la squalifica per una giornata di gara, quale non
espulso dal campo. Orbene, la sanzione avrebbe dovuto essere scontata esattamente nella gara
oggetto del reclamo in esame, in quanto prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione della
richiamata sanzione sul Comunicato Ufficiale. P.O.M.
DELIBERA
di accogliere senza rinvio al G.S.T. il reclamo, infliggendo, in riforma della delibera del
medesimo G.S.T., ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a), la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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