COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SALENTO – GARA SALENTO / FUTURA DEL 21/4/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SALENTO – GARA SALENTO / FUTURA DEL 21/4/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104 del 27.4.12 pag. 2494, visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell’arbitro sentito a chiarimento ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Futura abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, persona diversa rispetto al calciatore Esposito Fabio nato il 24/9/1980, indicato in distinta al n. 11 ed identificato come tale. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, opportunamente convocato il calciatore Esposito Fabio, su generalizzato, per effettuare il riconoscimento avanti a questo giudice, lo stesso si è ingiustificatamente sottratto all’identificazione. Analizzando il punto di doglianza, comunque è emerso che, alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome di Esposito Fabio nato il 24/9/1980, indicato al n. 11 della società Futura, è stato identificato dall’arbitro prima della gara, a mezzo carta d’Identità. Il calciatore su indicato, durante l’intervallo, veniva convocato dall’arbitro per essere di nuovo identificato ma inavvertitamente andava via impedendo all’arbitro l’ulteriore identificazione prima dell’inizio del secondo tempo. Questo G.S.T., considerato che l’assenza ingiustificata del calciatore alla convocazione, per ben due volte, sia da ritenere un’ingiustificata sottrazione all’esame dell’identità presso questo Giudice, desume come veritiera l’avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha effettivamente partecipato alla gara e quello che avrebbe formalmente dovuto parteciparvi. Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo, e che tale comportamento configura le ipotesi di cui all’art. 17 del C.G.S. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Futura la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa non versata.
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