COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SPORTING SCAFATI C/5 – GARA SPORTING SCAFATI / REAL S. GIUSEPPE DEL 21/4/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RECLAMO SPORTING SCAFATI C/5 – GARA SPORTING SCAFATI / REAL S. GIUSEPPE DEL
21/4/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104 del 27 aprile 2012, pag. 2512, visto il reclamo,
ne rileva la ritualità e la tempestività; esaminate, altresì, le dichiarazioni dell’arbitro, sentito a
chiarimenti, ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata documentazione depositata innanzi a
codesto Giudice da parte della società reclamante e viste le contro deduzioni della società Real San
Giuseppe rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di
accoglimento. La reclamante si duole che la società Real San Giuseppe abbia fatto partecipare alla
gara in epigrafe il calciatore Catapano Francesco (nato il 28.8.1981), in corso di squalifica al posto
del calciatore Miranda Aniello (nato il 20.3.1983), indicato in distinta al n. 11 ed identificato come
tale. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzando il
punto di doglianza, è emerso che alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome del calciatore
Miranda Aniello nato il 20.3.1983, indicato in distinta al n. 11 della società Real San Giuseppe, è
stato identificato dall’arbitro prima della gara, a mezzo carta d’identità. Convocati altresì i calciatori
innanzi indicati per ben due volte, gli stessi si sono ingiustificatamente sottratti all’esame dell’identità
presso questo Giudice. Questo G.S.T., considerato che l’assenza dei calciatori innanzi citati alla
convocazione, per ben due volte, sia da ritenere un’ingiustificata sottrazione all’esame dell’identità
presso questo Giudice, desume come veritiera l’avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore
che ha effettivamente partecipato alla gara e quello che avrebbe formalmente dovuto parteciparvi.
Ritenuto che tale motivo è di per sé sufficiente per l’accoglimento del reclamo e che tale
comportamento configura le ipotesi di cui all’art. 17 del C.G.S., per tali motivi, in accoglimento del
reclamo, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Real San Giuseppe la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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