COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SAN FELICE A CANCELLO C5 – GARA LE DUE TORRI MADDALONI I SAN FELICE A CANCELLO C5 DEL 28/04/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SAN FELICE A CANCELLO C5 – GARA LE DUE TORRI MADDALONI I SAN FELICE A CANCELLO C5 DEL 28/04/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva, di cui al C.U. n. 106 del 4.05.2012, pag. 2553, del C.R. Campania; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società San Felice a Cancello C5, nel rispetto dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, osserva: la società reclamante ha chiesto la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per sua assenza sul campo di gioco, motivando la mancata presenza con una erronea comunicazione, da parte della società ospitante, la quale avrebbe segnalato alla società San Felice a Cancello C5 che la gara non avrebbe potuto disputarsi alle ore 16.00 del 28.04.2012, ma alle ore 18.00 dello stesso giorno. La società reclamante puntualizza di essersi presentata sul campo di gioco alle ore 17.00, ovvero in tempo utile per il presunto orario di disputa della gara in epigrafe. La società San Felice a Cancello C5 ha ulteriormente sottolineato, nel suo reclamo, di essere stata notiziata, dalla società di controparte della gara, che il campo di gioco non poteva essere libero, in quanto impegnato da una gara di categoria superiore (Serie C2) di Calcio a Cinque. Questo G.S.T., nel prendere atto di quanto rappresentato dalla società reclamante, rileva che il Comunicato Ufficiale del C.R. Campania indica, nella sua ultima stesura precedente la gara in esame, le ore 16.00 quale orario di gioco, nella data del 28.04.2012. Per tali motivi DELIBERA di infliggere, a carico della società San Felice a Cancello C5, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, nonché un punto di penalizzazione in classifica per rinuncia e l’ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia a gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it