COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA AGOSTINO LETTIERI – S. ANDREA FUTSAL DEL 20/5/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA AGOSTINO LETTIERI – S. ANDREA FUTSAL DEL 20/5/2012 Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, preliminarmente rileva che l’assenza della Forza Pubblica; rileva, altresì, che al 30’ del primo tempo, sul risultato di 5-1 a favore della squadra ospitante, il direttore di gara veniva aggredito dal sig. Petrone Gabriele, allenatore della squadra ospite, ricevendo due schiaffi (uno al volto ed uno al capo) che nel contempo lo ingiuriava ed insultava ripetutamente. Bloccato dall’intervento dei Commissari di Campo e dai calciatori di casa il Petrone veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco da dove continuava nelle ingiurie nei confronti dell’arbitro. Mentre l’allenatore veniva allontanato dal campo di gioco il capitano della quadra ospite sig. Troisi Antonio, invece di placare gli animi si mostrava solidale con il comportamento del suo allenatore invitando la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco ed usando anche parole offensive nei confronti del direttore di gara. A tale invito i calciatori della squadra ospite abbandonavano il terreno di gioco per cui Il direttore di gara decretava la sospensione definitiva della gara e dopo circa quindici minuti d’attesa, una volta ristabilita la calma, rientrava negli spogliatoi. Per tali motivi, letto l’art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. DELIBERA di infliggere alla società S. Andrea Futsal la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0, la penalizzazione di un punto in classifica; infligge, altresì, l’ammenda di € 300,00 (di cui € 100,00 imputabili al sig. Petrone Gabriele) per fatto violento avvenuto estremamente grave da parte di un proprio tesserato nei confronti dell’arbitro, in conformità di quando sancito dall’art. 19, comma 6, del C.G.S., nuova formulazione. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.
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