COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA AGOSTINO LETTIERI – S. ANDREA FUTSAL DEL 20/5/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
GARA AGOSTINO LETTIERI – S. ANDREA FUTSAL DEL 20/5/2012
Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, preliminarmente rileva che l’assenza della
Forza Pubblica; rileva, altresì, che al 30’ del primo tempo, sul risultato di 5-1 a favore della squadra
ospitante, il direttore di gara veniva aggredito dal sig. Petrone Gabriele, allenatore della squadra
ospite, ricevendo due schiaffi (uno al volto ed uno al capo) che nel contempo lo ingiuriava ed
insultava ripetutamente. Bloccato dall’intervento dei Commissari di Campo e dai calciatori di casa il
Petrone veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco da dove continuava nelle ingiurie nei
confronti dell’arbitro. Mentre l’allenatore veniva allontanato dal campo di gioco il capitano della
quadra ospite sig. Troisi Antonio, invece di placare gli animi si mostrava solidale con il
comportamento del suo allenatore invitando la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco
ed usando anche parole offensive nei confronti del direttore di gara. A tale invito i calciatori della
squadra ospite abbandonavano il terreno di gioco per cui Il direttore di gara decretava la
sospensione definitiva della gara e dopo circa quindici minuti d’attesa, una volta ristabilita la calma,
rientrava negli spogliatoi. Per tali motivi, letto l’art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.
DELIBERA
di infliggere alla società S. Andrea Futsal la sanzione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 6-0, la penalizzazione di un punto in classifica; infligge, altresì, l’ammenda di €
300,00 (di cui € 100,00 imputabili al sig. Petrone Gabriele) per fatto violento avvenuto
estremamente grave da parte di un proprio tesserato nei confronti dell’arbitro, in conformità
di quando sancito dall’art. 19, comma 6, del C.G.S., nuova formulazione. In ordine ai
provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.
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