COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 141. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA I JUVE TERTULLIANO DELL’11.02.2012 – 1ª CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
141. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI
STABIA I JUVE TERTULLIANO DELL’11.02.2012 – 1ª CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: la società
reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (di cui alla delibera, pubblicata
sul C.U. n. 78 del 23.02.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1863), con la quale sono state inflitte, a
carico della medesima società Cral Fincantieri Stabia, la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 250,00, per comportamento antisportivo da parte
dei propri tesserati (partecipazione a rissa) e per aver causato la sospensione della gara,
unitamente ai calciatori avversari. La già richiamata delibera del G.S.T. è stata impugnata, con
l’articolato reclamo in esame, da parte della società Cral Fincantieri Stabia. Le motivazioni a
sostegno dell’atto d’impugnazione si imperniano su un aspetto essenziale. Invero, la reclamante ha
sostenuto che la società Juve Tertulliano sia stata la sola ed unica responsabile della sospensione
della gara, non soltanto, ma anche per avere, i suoi tesserati, dato inizio alla rissa. Al reclamo è
stata anche allegata una corposa documentazione a supporto. Questa C.D.T., all’atto dell’audizione
del direttore di gara (il cui referto ufficiale e le cui dichiarazioni suppletive, o in sede di audizione,
configurano notoriamente fonte privilegiata di prova), ha doverosamente proceduto agli
accertamenti di sua competenza. Deve sottolinearsi che, in merito al punto essenziale della vicenda,
l’arbitro ha puntualizzato, nella sua audizione in data 14.05.2012: “… la rissa è sicuramente iniziata
per colpa dei tesserati della Juve Tertulliano, ma i tesserati della società Fincantieri non si sono
sottratti alla rissa e hanno fatto di tutto per non mettere fine ad essa e proseguire l’incontro”. Appare
di tutta evidenza, conseguentemente, che il pur motivato e documentato reclamo della società
CRAL Fincantieri non può trovare accoglimento, in ordine alla richiesta di esenzione dalle coresponsabilità
relative alla rissa generale, che è stata refertata e confermata, in sede di audizione,
dal direttore di gara. L’arbitro, invero, non soltanto non ha escluso la partecipazione dei tesserati
della società Juve Tertulliano, ma ne ha addirittura appesantito, rispetto al testo del referto arbitrale,
le specifiche, dirette responsabilità. Deve evidenziarsi, sul punto, che – per costante, univoca, ormai
ampiamente consolidata giurisprudenza, anche della C.A.F. (Commissione d’Appello Federale), nel
periodo nel quale essa identificava il massimo Organo di giustizia calcistica – allorquando ci si trova
al cospetto di una “rissa generale”, non abbia alcuna valenza stabilire che abbia, per così dire,
attivato la “rissa” medesima, dando ad essa inizio, ma si debba fare riferimento alla partecipazione
ad essa. Orbene, l’arbitro della gara in esame, nello specificare che i tesserati del CRAL Fincantieri
“non si sono sottratti alla rissa” ed, anzi, “hanno fatto di tutto per non mettere fine ad essa”, con il
che determinando l’impossibilità di “proseguire l’incontro”, ha inequivocabilmente stigmatizzato le
responsabilità della società reclamante. Di conseguenza, il reclamo deve essere respinto, quanto
alla richiesta di revoca della punizione sportiva della perdita della gara. Esso, viceversa, deve
trovare parziale accoglimento, quanto alla sanzione accessoria pecuniaria, anche al fine di un’equa
distinzione e graduazione delle rispettive responsabilità. In tal senso, la sanzione pecuniaria deve
essere ridotta ad euro 150,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società CRAL Fincantieri, di ridurre ad
euro 150,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; di confermare nel resto; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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