COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS MELITO – GARA BOYS MELITO I COMPRENSORIO QUALIANESE DEL 6.05.2012 – 1ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS MELITO – GARA BOYS MELITO I COMPRENSORIO QUALIANESE DEL 6.05.2012 – 1ª CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Questa C.D.T. ritiene che la delibera del G.S.T. sia congrua rispetto agli atti violenti verificatesi per quanto attiene alla squalifica inflitta a carico dei calciatori ed al massaggiatore, nonché per quel che concerne l’ammenda. Viceversa, appare non congrua la sanzione inflitta in prime cure, a carico della società reclamante, nella parte riguardante la disputa delle successive gare, a porte chiuse, per quattro giornate. P.O.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Boys Melito, di ridurre a tre giornate di gare la sanzione della disputa delle gare interne a porte chiuse; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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