COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 127 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. BOBBIESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. BISOTTI ANDREA e ROCCA DANIELE, per 5 giornate calc. MAURIZI PIETRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 9.5.2012 gara BOBBIESE – BORGONOVESE del 29.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 127 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. BOBBIESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. BISOTTI ANDREA e ROCCA DANIELE, per 5 giornate calc. MAURIZI PIETRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 9.5.2012 gara BOBBIESE – BORGONOVESE del 29.4.2012 L’U.S.D. BOBBIESE, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) non è vero che i calc. BISOTTI e ROCCA abbiano offeso l’arbitro a fine gara e l’arbitro nulla ha indicato di provvedimenti a loro carico nel referto gara. Nessuna persona ha inseguito l’arbitro. Vi erano persone che inveivano con frasi offensive, ma nessuno ha toccato il direttore di gara; 2) il calc. MAURIZI, dopo essere stato espulso per fallo da ultimo uomo, lasciava immediatamente il campo e si recava negli spogliatoi, non è assolutamente vero che ponesse le mani sul petto dell’arbitro. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. MAURIZI, espulso per fallo da ultimo uomo, dopo la comunicazione del provvedimento, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e gli poneva una mano sul petto, esercitando una lieve pressione; 2) al termine della gara, davanti all’ingresso degli spogliatoi, il calc. BISOTTI, da una distanza di non più di 2 metri, a gran voce gli indirizzava frasi gravemente offensive e maleauguranti; 3) mentre l’arbitro, a bordo della propria auto, si apprestava a lasciare l’impianto, il calc. ROCCA si avvicinava a circa 1 metro di distanza e gli indirizzava frasi offensive e scurrili; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’U.S.D. BOBBIESE, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it