COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 128 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. NEW TEAM Avverso squalifica per 8 giornate calc. SAISSI HASSANI MOUHCINE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 del 9.5.2012 gara REGGIO CALCIO – NEW TEAM del 22.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 128 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. NEW TEAM Avverso squalifica per 8 giornate calc. SAISSI HASSANI MOUHCINE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 del 9.5.2012 gara REGGIO CALCIO – NEW TEAM del 22.4.2012 L’A.S.D. NEW TEAM ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che nella motivazione della sanzione il G.S. indica che il calc. SAISSI “nella concitazione del momento, urtava involontariamente il direttore di gara”. “Il calciatore e la società chiedono la giusta sanzione per un cartellino rosso (l’involontarietà nelle regole del calcio non è punibile”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. SAISSI, protestando per un fallo a suo carico da lui non rilevato, lo afferrava ad un braccio protestando energicamente, e, avvicinatoglisi, lo colpiva, volontariamente, con la fronte allo zigomo destro, provocandogli dolore e senso di sbandamento, tanto che, dopo avergli comunicato il provvedimento di espulsione, doveva, momentaneamente, sedersi a terra per riaversi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc. SAISSI HASSANI MOUHCINE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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