COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi 130 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CAVA SAIV Avverso squalifica al 24.6.2012 all. FAGGI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2012 gara CAVA SAIV – DINAMIK RONCO del 29.4.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi
130 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CAVA SAIV
Avverso squalifica al 24.6.2012 all. FAGGI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2012
gara CAVA SAIV – DINAMIK RONCO del 29.4.2012
L’A.S.D. CAVA SAIV ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, alla fine
del primo tempo, l’all. FAGGI, aspettando l’allontanamento dei giocatori di entrambe le squadre, si rivolgeva
rispettosamente all’arbitro per chiedere spiegazioni riguardanti l’espulsione di due giocatori (uno per
compagine). Dopo un confronto civile, l’allenatore contestava all’arbitro che, trattandosi degli ultimi minuti del
primo tempo, avrebbe potuto essere più flessibile. A quel punto l’arbitro “notificava il possibile ed eventuale
allontanamento dell’allenatore e questi si è messo a disposizione, perché consapevole di non aver offeso ed
ingiuriato nessuno”. Appare verosimile che l’arbitro possa aver confuso le proteste provenienti dalla tifoseria
posta vicino alla panchina della CAVA calcio con le lamentele erroneamente imputate all’allenatore
sanzionato. Chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. CAVA SAIV , che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata
invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario,
dal quale si rileva che l’all. FAGGI, alla fine del primo tempo protestava energicamente e rivolgeva all’arbitro
epiteti irriguardosi e gli veniva comunicata l’espulsione. Seguiva l’arbitro verso gli spogliatoi reiterando le
espressioni irrispettose. L’arbitro ha, inoltre, precisato che non possono esservi stati fraintendimenti in quanto
il pubblico si trovava dall’altra parte del campo;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dall’all. FAGGI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 2.6.2012 la squalifica dell’all. FAGGI ALESSANDRO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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