COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi 130 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CAVA SAIV Avverso squalifica al 24.6.2012 all. FAGGI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2012 gara CAVA SAIV – DINAMIK RONCO del 29.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°46 del 23/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi 130 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CAVA SAIV Avverso squalifica al 24.6.2012 all. FAGGI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2012 gara CAVA SAIV – DINAMIK RONCO del 29.4.2012 L’A.S.D. CAVA SAIV ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, alla fine del primo tempo, l’all. FAGGI, aspettando l’allontanamento dei giocatori di entrambe le squadre, si rivolgeva rispettosamente all’arbitro per chiedere spiegazioni riguardanti l’espulsione di due giocatori (uno per compagine). Dopo un confronto civile, l’allenatore contestava all’arbitro che, trattandosi degli ultimi minuti del primo tempo, avrebbe potuto essere più flessibile. A quel punto l’arbitro “notificava il possibile ed eventuale allontanamento dell’allenatore e questi si è messo a disposizione, perché consapevole di non aver offeso ed ingiuriato nessuno”. Appare verosimile che l’arbitro possa aver confuso le proteste provenienti dalla tifoseria posta vicino alla panchina della CAVA calcio con le lamentele erroneamente imputate all’allenatore sanzionato. Chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l’A.S.D. CAVA SAIV , che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che l’all. FAGGI, alla fine del primo tempo protestava energicamente e rivolgeva all’arbitro epiteti irriguardosi e gli veniva comunicata l’espulsione. Seguiva l’arbitro verso gli spogliatoi reiterando le espressioni irrispettose. L’arbitro ha, inoltre, precisato che non possono esservi stati fraintendimenti in quanto il pubblico si trovava dall’altra parte del campo; - ritenuto che il comportamento messo in atto dall’all. FAGGI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 2.6.2012 la squalifica dell’all. FAGGI ALESSANDRO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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