COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COZZOLINO MICHELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 45 DELLE NOIF, DEL SIG. TORTOLANO CLAUDIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S. PESCATORI OSTIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COZZOLINO MICHELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 45 DELLE NOIF, DEL SIG. TORTOLANO CLAUDIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S. PESCATORI OSTIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Procuratore Federale della F.I.G.C. dopo aver letto gli atti del procedimento ed i documenti allegati, aventi per oggetto il mancato inoltro alla Compagnia Assicurativa INA ASSITALIA, della documentazione relativa all’infortunio occorso al calciatore FERRERA LUCA durante la gara del Campionato di Categoria Giovanissimi Regionali, PIAN DUE TORRI – PESCATORI OSTIA del 13.2.2011, ha esperito le opportune indagini sulla vicenda. Dalla documentazione acquisita e le risultanze dell’istruttoria federale, hanno consentito di accertare la sostanziale fondatezza delle censure formulate nei confronti di dirigenti della Società PESCATORI OSTIA, dai genitori del calciatore minore FERRERA LUCA, per non avere inoltrato alla Compagnia di Assicurazione (INA ASSITALIA) quanto occorso al figliolo nel corso della gara sopra indicata. Infatti, è risultato in particolare, che il Dirigente della Società PESCATORI OSTIA, Sig. TORTOLANO CLAUDIO, cui era stata consegnata tutta la documentazione ai fini del risarcimento delle spese sostenute per la cura e riabilitazione dell’arto fratturato, ha procurato un consistente danno economico per i familiari del tesserato, a causa del mancato inoltro della documentazione alla Compagnia Assicurativa. L’incaricato della Procura Federale ha anche posto in evidenza, che sia il Presidente COZZOLINO MICHELE ed il Direttore Sportivo Sig. TORTOLANO CLAUDIO, ritualmente convocati per 3 volte, non si sono presentati, senza addurre alcun giustificato motivo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni loro ascritte. Alla riunione indetta dall’Organo di Giustizia Sportivo è presente l’incaricato della Procura mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura conclude confermando la responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. COZZOLINO MICHELE l’inibizione di mesi 6, per il Sig. TORTOLANO CLAUDIO l’inibizione di 6 mesi, per la Società PESCATORI OSTIA l’ammenda di € 1.000. Questa Commissione ritiene che i fatti così come descritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni loro contestate e che le sanzioni proposte dalla Procura Federale appaiono del tutto congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai Dirigenti della Società PESCATORI OSTIA, in relazione all’obbligo che avrebbe dovuto assumere relativamente all’episodio accaduto al calciatore minore FERRERA LUCA, e di non essersi presentati presso gli Uffici della Procura benché fossero stati convocati per 3 volte. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo l’inibizione per 6 mesi al Presidente COZZOLINO MICHELE e al Dirigente TORTOLANO CLAUDIO, e l’ammenda di € 1.000 alla Società PESCATORI OSTIA. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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