COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COZZOLINO MICHELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 45 DELLE NOIF, DEL SIG. TORTOLANO CLAUDIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S. PESCATORI OSTIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. COZZOLINO MICHELE
PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN
RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 45 DELLE NOIF, DEL SIG. TORTOLANO
CLAUDIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.
E DELLA SOCIETÀ A.S. PESCATORI OSTIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Procuratore Federale della F.I.G.C. dopo aver letto gli atti del procedimento ed i documenti
allegati, aventi per oggetto il mancato inoltro alla Compagnia Assicurativa INA ASSITALIA, della
documentazione relativa all’infortunio occorso al calciatore FERRERA LUCA durante la gara del
Campionato di Categoria Giovanissimi Regionali, PIAN DUE TORRI – PESCATORI OSTIA del
13.2.2011, ha esperito le opportune indagini sulla vicenda.
Dalla documentazione acquisita e le risultanze dell’istruttoria federale, hanno consentito di
accertare la sostanziale fondatezza delle censure formulate nei confronti di dirigenti della Società
PESCATORI OSTIA, dai genitori del calciatore minore FERRERA LUCA, per non avere inoltrato
alla Compagnia di Assicurazione (INA ASSITALIA) quanto occorso al figliolo nel corso della gara
sopra indicata.
Infatti, è risultato in particolare, che il Dirigente della Società PESCATORI OSTIA, Sig.
TORTOLANO CLAUDIO, cui era stata consegnata tutta la documentazione ai fini del risarcimento
delle spese sostenute per la cura e riabilitazione dell’arto fratturato, ha procurato un consistente
danno economico per i familiari del tesserato, a causa del mancato inoltro della documentazione
alla Compagnia Assicurativa.
L’incaricato della Procura Federale ha anche posto in evidenza, che sia il Presidente COZZOLINO
MICHELE ed il Direttore Sportivo Sig. TORTOLANO CLAUDIO, ritualmente convocati per 3 volte,
non si sono presentati, senza addurre alcun giustificato motivo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questa Commissione
Disciplinare i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni loro ascritte.
Alla riunione indetta dall’Organo di Giustizia Sportivo è presente l’incaricato della Procura mentre
nessuno è presente per i deferiti.
La Procura conclude confermando la responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. COZZOLINO
MICHELE l’inibizione di mesi 6, per il Sig. TORTOLANO CLAUDIO l’inibizione di 6 mesi, per la
Società PESCATORI OSTIA l’ammenda di € 1.000.
Questa Commissione ritiene che i fatti così come descritti siano documentalmente provati e
concretizzino le violazioni loro contestate e che le sanzioni proposte dalla Procura Federale
appaiono del tutto congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai Dirigenti della Società PESCATORI
OSTIA, in relazione all’obbligo che avrebbe dovuto assumere relativamente all’episodio accaduto
al calciatore minore FERRERA LUCA, e di non essersi presentati presso gli Uffici della Procura
benché fossero stati convocati per 3 volte.
Detto tutto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo l’inibizione per 6 mesi al
Presidente COZZOLINO MICHELE e al Dirigente TORTOLANO CLAUDIO, e l’ammenda di €
1.000 alla Società PESCATORI OSTIA.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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