COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TALENTI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 77 DEL 19-4-2012 GARA COMUNALE NAZZANO – REAL TALENTI DEL 14-4-2012 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TALENTI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 77 DEL 19-4-2012 GARA COMUNALE NAZZANO – REAL TALENTI DEL 14-4-2012 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA ROMA La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentito l’Arbitro in sede di audizione diretta sentita la società reclamante come da richiesta. Rilevato che la società richiede in via principale l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Comunale Nazzano, ritenendola responsabile della mancata conclusione della gara, ed in via subordinata la ripetizione della gara in campo neutro e senza pubblico, in quanto il direttore di gara non avrebbe adottato le procedure regolamentari per constatare l’eventuale rinuncia alla gara della stessa reclamante; Rilevato che l’Arbitro, in sede di audizione diretta ha confermato senza esitazioni le seguenti circostanze: a) la gara è stata sospesa per circa 30 minuti per prestare soccorso e trasportare poi in ospedale con l’ambulanza, il calciatore Graffeo Vito (Real Talenti) appena sostituito che era stato aggredito, fuori del terreno di gioco nello spazio antistante gli spogliatoi dall’avversario Uccheddu Gianni (Comunale Nazzano) appena espulso; b) durante il periodo di sospensione si erano introdotti sul terreno di gioco degli spettatori o comunque dei soggetti non indicati in lista; c) all’atto dell’arrivo dell’ambulanza il calciatore Uccheddu aveva finto un svenimento, nell’intento di accreditare la tesi di essere stato a sua volta colpito dal Graffeo, che versava in condizioni preoccupanti per le percosse subite, ed era stato invitato da un appuntato dei Carabinieri, nel frattempo intervenuto con la pattuglia dell’Arma a seguito di chiamata da parte dell’Arbitro, a rialzarsi evitando di “fare una scena da film”; d) che dopo che il Graffeo era stato portato in ospedale i calciatori ed i dirigenti del Comunale Nazzano avevano sollecitato l’Arbitro a riprendere il gioco, mentre il capitano ed altri due calciatori del Real Talenti avevano manifestato la loro contrarietà a riprendere il gioco in quanto preoccupati per le sorti del loro compagno di squadra trasportato in ospedale; e) che l’Arbitro senza adottare alcun altro procedimento o procedura particolari aveva emesso il triplice fischio e considerato la gara conclusa; Osservato che l’Arbitro non ha mai manifestato alle squadre esplicitamente l’intenzione di riprendere il gioco, ritenendo possibile la prosecuzione della gara, né ha provveduto a far sgombrare il terreno di gioco e lo spazio antistante gli spogliatoi dagli estranei che vi erano penetrati, né, d’altro canto ha considerato la gara conclusa in quanto non vi erano più le condizioni per portarla a termine, né ha acquisito formalmente il diniego della squadra Real Talenti a proseguire la gara dopo l’invito a riprendere il gioco, che non vi è stato; Ritenuto pertanto che la gara non ha avuto regolare conclusione e, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la società Real Talenti non può essere considerata rinunciataria, non avendo osservato il direttore di gara le procedure previste in tali evenienze; Ritenuto infine che si debba disporre la ripetizione della gara e che gli atti vadano trasmessi al Giudice Sportivo di primo grado affinché adotti ulteriore provvedimento di squalifica a carico del calciatore Uccheddu per il comportamento tenuto in occasione dell’arrivo dell’ambulanza sul terreno di gioco e di cui non era stata fatta menzione nel primo referto esaminato dal Giudice Sportivo DELIBERA Di annullare la decisione impugnata e di disporre la ripetizione della gara. Di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo esame degli atti relativamente al comportamento tenuto dal calciatore Uccheddu Gianni (Comunale Nazzano) e non riportato nel primo referto; Di mandare alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio e della Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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