COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEPI SPORT EVENT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 16.3.2016 A CARICO DEL CALCIATORE STORELLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 44 DEL 22.3.2012 (Gara: CI.C.R.A.M. – NEPI SPORT EVENT del 16.3.2012 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEPI SPORT EVENT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 16.3.2016 A CARICO DEL CALCIATORE STORELLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 44 DEL 22.3.2012 (Gara: CI.C.R.A.M. – NEPI SPORT EVENT del 16.3.2012 – Campionato C5 Serie D Viterbo) La Società in titolo ha avanzato apposito reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe, affermando che, nella ricostruzione riportata nella motivazione, sussistono numerose inesattezze. Pertanto con il presente reclamo, la Società NEPI SPORT EVENT intende fornire la seguente versione degli accadimenti: nell’occasione in cui il capitano della propria squadra si recava dall’arbitro, unitamente ad un dirigente non inserito nella distinta di gara (poi identificato come STORELLI ALESSANDRO) per la consegna della stessa, prima allontanava quest’ultimo – senza avergli chiesto le generalità e poi affermava che, essendo passate le ore 20.00 (orario di inizio gara) non era più possibile giocare. Va precisato che detta consegna è avvenuta alle ore 20.02. Conosciuto tale intendimento, i dirigenti di entrambe le squadre (tra cui lo STORELLI) si recavano dall’arbitro per chiedere spiegazioni, ricevendo in risposta soltanto la conferma circa l’intendimento di non dare inizio alla partita, senza spiegarne le ragioni. Per tale inspiegabile comportamento, lo STORELLI afferrava il direttore di gara per la giacca (e non per il collo) ma senza insultarlo e senza fargli sbattere la testa, in quanto trattenuto per un braccio da un dirigente della squadra avversaria a dimostrazione che il contatto con l’arbitro, era avvenuto con un solo braccio. Per tale situazione l’arbitro si rinchiudeva nel suo spogliatoio, rifiutandosi di parlare con chiunque, finchè non fossero giunte le Forze dell’Ordine, nonostante il clima di assoluta calma e tranquillità vigente, essendosi lo STORELLI ormai allontanato. Appena giunti i Carabinieri, l’arbitro chiedeva le generalità delle persone con cui aveva avuto il diverbio, successivamente identificandolo, attraverso il nome da lui ascoltato durante l’episodio di cui sopra, come STORELLI ALESSANDRO, Dirigente inserito nella tessera impersonale della Società. Nel ribadire lo strano, inspiegabile comportamento dell’arbitro che ha poi continuato a non sentire ragioni circa il suo proposito di non giocare, nonostante il rispetto delle tempistiche per la consegna delle distinte di gara, la Società richiede che sia diminuita la sanzione inflitta allo STORELLI, in quanto l’episodio, seppur increscioso, è stato certamente transitorio e amplificato nella descrizione ufficiale. Questa Commissione, ha inteso ascoltare nuovamente il Direttore di gara il quale ha ribadito che il gesto dello STORELLI è avvenuto allorquando – a fronte di sue continue sollecitazioni di iniziare la gara – l’arbitro rispondeva che avrebbe iniziato l’incontro, ma solo al termine delle operazioni di riconoscimento. Per tutta risposta, continua l’arbitro, lo STORELLI lo afferrava con una stretta al collo, con entrambe le mani, tanto da fargli mancare il respiro per una decina di secondi, tutto ciò in aggiunta a frasi irriguardose e minacciose, pronunciate dalla persona in questione. Solo a quel punto, l’arbitro non ritenendosi nelle condizioni idonee a dirigere l’incontro, comunicava tale proposito. In seguito chiamava i Carabinieri e successivamente si recava al Pronto Soccorso di Palestrina, dove gli venivano riscontrate ecchimosi su entrambe le regioni del collo e distrazione dei muscoli dello stesso. Questa Commissione, ovviamente, ha posto particolare attenzione all’aspetto relativo al gesto dello STORELLI e al riguardo, dall’esame degli atti, si evince la congruità della narrazione arbitrale, non soltanto in riferimento al fatto che, come noto, questa costituisce fonte privilegiata di prova ma altresì avuto riguardo alla refertazione medica che cita segni su entrambe le regioni del collo. Rimane piuttosto da censurare non soltanto ovviamente l’inqualificabile gesto dello STORELLI, ma anche il comportamento superficiale della Società per aver consentito ad una persona non in lista di presenziare e addirittura svolgere funzioni nell’ambito pre-gara. Ne consegue che le argomentazioni addotte a difesa non possono essere assunte come valide e probanti, essendo smentite dall’analisi degli atti ufficiali e pertanto questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società NEPI SPRT EVENT e per l’effetto conferma i provvedimenti adottati dal Giudice di prime cure. La tassa reclamo va incamerata.
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